Il rivenditore all’ingrosso che detenga materiale in vendita con marchio contraffatto e l’apposizione di infedele dicitura “CE” commette tanto il reato di commercio di prodotti con segni falsi, quanto quelli di ricettazione e di frode in commercio.
La sentenza in commento (Cass., Sez. III, sentenza 12 dicembre 2024, n. 45594) analizza il caso di un venditore all’ingrosso accusato di aver detenuto – per la vendita – presso il proprio esercizio commerciale merce priva della dicitura CE ed articoli sfusi recanti marchi contraffatti di primarie industrie del settore elettrico.
Più precisamente, i reati che gli erano contestati andavano dal commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), alla tentata frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fino alla ricettazione (art. 648 c.p.).
Al di là della ricostruzione giuridica delle diverse fattispecie contestate e del loro reciproco rapporto, nel caso concreto, la decisione risulta interessante sotto un duplice profilo: l’analisi del coefficiente psicologico in capo al rivenditore (distinta da quella del cd. “consumatore medio”) ed il rapporto tra la frode in commercio e la diversa fattispecie amministrativa di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 86 del 2016 in tema di materiale elettrico a bassa tensione.
1. Contraffazione del marchio “commerciale” e ricettazione: l’elemento soggettivo in capo al “grossista”
La prima fattispecie, tra quelle contestate all’imputato, che viene analizzata nella decisione della Corte di Cassazione è quella dell’art. 474 c.p. relativa alla contraffazione di alcuni prodotti di materiale elettrico recanti marchi falsi che l’imputato aveva acquistato da altro rivenditore del settore; a tale addebito era quindi poi direttamente correlato quello di ricettazione.
L’imputato, con il proprio ricorso, aveva in primo luogo messo in discussione la sussistenza degli elementi costitutivi di tali due reati, in quanto mancante – a suo dire – la prova della contraffazione del marchio e quindi la consapevolezza dell’imputato circa la falsità della merce che aveva acquistato e, a sua volta, rimesso in commercio.
A sostegno di tale tesi difensiva, veniva in particolare messa in luce la regolarità – sostanziale e formale – dei rapporti commerciali intercorsi con il fornitore dal quale l’imputato aveva acquistato la merce poi contestata come contraffatta.
Nell’ottica difensiva, le regolari fatture di acquisto prodotte in giudizio avrebbero dovuto dimostrare l’affidamento riposto dall’imputato nella originalità dei prodotti, stante da un lato la serietà della società fornitrice degli stessi (che era azienda notoriamente produttrice di medesimi articoli) e, dall’altro, l’incontestabile “somiglianza” dei beni oggetto di contestazione rispetto a quelli originali.
In questo senso, il ricorso punta a far dichiarare insussistente l’elemento soggettivo dei reati in contestazione in una duplice direzione: da un lato, rispetto alla ricettazione, sostenendo configurabile al più una ipotesi di “acquisto di cose di sospetta provenienza” (art. 712 c.p.) e dall’altro in relazione alla (correlata) consapevolezza della violazione dei titoli di privativa.
La Corte di Cassazione ha integralmente rigettato la ricostruzione difensiva richiamando in primo luogo le conclusioni della perizia tecnica disposta dal Tribunale, secondo cui “il materiale sottoposto ad analisi risulta in piena contraffazione dei titoli di privativa indicati e potrebbe trarre in inganno il consumatore medio”.
A tale premessa di natura “oggettiva”, la Corte ha fatto discendere poi una conseguenza diretta sul piano “soggettivo”, ossia il fatto che “l’imputato [fosse] senza dubbio a conoscenza del carattere contraffatto della merce (e quindi della provenienza da delitto)”.
Infatti, l’imputato – che non poteva certamente rientrare nella categoria del “consumatore medio” – era “un commerciante all’ingrosso di tale tipologia di prodotti e quindi soggetto certamente in grado di distinguere i prodotti autentici rispetto a quelli contraffatti”.
Il fatto, poi, che la merce fosse accompagnata da regolare documentazione contabile di acquisto non rilevava in alcun modo sulla sua autenticità, tenuto peraltro conto del fatto che la stessa vendita dei prodotti (falsamente) marchiati era avvenuta al di fuori dei canali a ciò autorizzati dal titolare della privativa.
2. Contraffazione del marchio “CE” tra frode in commercio e violazioni amministrative
L’altro punto di censura del ricorrente riguarda, invece, la configurabilità dei reati di cui agli artt. 515 (“Frode nell’esercizio del commercio”) e 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) in relazione alla presunta contraffazione del marchio CE.
Secondo le sentenze di merito, i prodotti contestati erano, in alcuni casi, privi del marchio CE e, ove presente, la marcatura risultava non conforme ai requisiti richiesti al fine di confermarne l’autenticità. Il ricorrente aveva tuttavia tentato di affermare che l’onere probatorio circa la rispondenza ai requisiti fosse a carico della Pubblica Accusa in quanto risultavano assolti gli oneri a carico del fabbricante o dell’importatore in relazione alla dichiarazione di conformità UE.
In questo senso, secondo l’imputato non poteva ravvisarsi un’ipotesi di (tentata) frode in commercio bensì, al più, quella dell’illecito amministrativo di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 86 del 2016, che ricorre allorquando il contrassegno CE venga posto (direttamente dal fabbricante) su prodotti che non presentano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
Anche questo secondo motivo di ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, che si è limitata a prendere atto della circostanza accertata nel giudizio di merito per cui “il marchio CE presente sui prodotti [era] relativo all’acronimo “China Export” che è cosa ben diversa dal marchio CE che garantisce la conformità agli standard di qualità e sicurezza previsti per i prodotti circolanti nell’Unione Europea”.
A differenza di quanto ipotizzato dall’imputato, quindi, il fatto contestato non poteva essere ricondotto alla fattispecie – penalmente irrilevante – dell’art. 18 sopra indicato, che ricorre invece solo nel caso in cui il contrassegno CE originario, e dunque non contraffatto, venga apposto in violazione di requisiti formali previsti dalla procedura comunitaria.
In questo caso, conclude la Corte, non si configura l’ipotesi di illegittima apposizione sulla merce di un marchio autentico, bensì il delitto di frode in commercio, che è integrato con la sola detenzione di un prodotto che, in quanto recante un marchio contraffatto, sia diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata.
In altri termini, l’apposizione del finto marchio CE costituisce, sotto il profilo oggettivo, di per sé elemento costitutivo del reato, in quanto lesivo del leale esercizio dell’attività commerciale; circostanza “che sotto il profilo soggettivo del reato non poteva essere disconosciuta da un commerciante all’ingrosso”, che – anche in questo caso – va tenuto ben distinto dalla figura del “consumatore medio”.
3. Osservazioni conclusive
La decisione della Corte di Cassazione (oltre a tratteggiare compiutamente il reciproco ambito di applicazione delle diverse fattispecie di reato contestate) ha il pregio di ricordare – semmai fosse necessario – che l’operatore “commerciale” è portatore sul mercato di un onere di verifica decisamente più “qualificato” rispetto a quello del cd. “consumatore medio”.
Per dimostrare l’assolvimento di tale onere è auspicabile che l’azienda che opera sul mercato, quale esso sia, non solo adempia a tutte le verifiche previste dalla normativa nazionale o comunitaria, ma decida di dotarsi di specifiche procedure di verifica dei fornitori, sia sotto il profilo della loro affidabilità sia rispetto agli standard di qualità che gli stessi sono in grado di offrire rispetto ai propri prodotti.
Uno sforzo insufficiente in tale direzione potrebbe esporre, infatti, l’imprenditore a serie contestazioni: non si può infatti dimenticare come anche i reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. costituiscano “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli Enti, rispetto ai quali potrebbe astrattamente configurarsi una “colpa di organizzazione” in capo a quelle Società che non si dotino di regole chiare, certe ed organiche rispetto a questi ambiti operativi.
In questo senso, la valutazione e la selezione dei fornitori da parte delle Società nella costituzione dei rapporti commerciali, è ritenuta dalla più recente giurisprudenza punto-chiave per una corretta gestione e prevenzione del rischio-reato nell’esercizio delle attività economiche.
Cass., Sez. III, sentenza 12 dicembre 2024, n. 45594