Diritto Penale della Pubblica Amministrazione

Risparmio di spesa e indebita percezione di erogazioni pubbliche: la decisione delle Sezioni Unite.

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen., l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012 n. 92), senza che assumano rilievo le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con un’importante sentenza, si sono espresse sul reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex 316-ter c.p. che punisce chi, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omettendo informazioni dovute, consegue senza averne diritto “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Il profilo interessante della decisione riguarda il riconoscimento del fatto che l’indebito vantaggio possa derivare non solo dall’incasso diretto delle percezioni non dovute, ma anche dal cd. “risparmio di spesa”, ottenuto per esempio attraverso lo “sconto” illegittimo sui contributi previdenziali.

È stato quindi escluso che ai fini della consumazione del reato sia necessario un trasferimento di denaro dall’ente pubblico al beneficiario: secondo la Corte di Cassazione, un’interpretazione sistematica della norma e dei principi dell’ordinamento e dell’Unione Europea inducono a ritenere che per “trasferimento di risorse” debba intendersi qualsiasi misura (dispositiva o non) che impatti sul bilancio pubblico e sulla comunità collettiva.

Tale impatto si verifica – appunto- non solo in caso di spese dirette (intese quali “uscite” dal bilancio statale), ma anche nell’ipotesi di mancate entrate, quali la rinuncia a riscuotere parte delle obbligazioni tributarie o contributive, sulla base di dichiarazioni false o mediante omissione di informazioni dovute.

Esattamente ciò che si sarebbe verificato nel caso di specie, nel quale una Società, che aveva assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, aveva beneficiato delle agevolazioni contributive previste dalla normativa allora vigente (art. 8 della Legge 223/1991, poi abrogato dal 1 gennaio 2017), senza tuttavia averne diritto in quanto aveva omesso di dichiarare di trovarsi in una delle “situazioni ostative” che escludevano il diritto al beneficio (la sostanziale coincidenza tra l’assetto proprietario della società che assumeva con quello dell’impresa che aveva originariamente licenziato i lavoratori e li aveva messi in mobilità).

(Cass., SS.UU., Sentenza del 26 marzo 2025 n. 11969)