Anche alla luce delle recenti modifiche all’art. 13 d. lgs 74/2000, in tema di omesso versamento dell’IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all’imputato della crisi economia che ha investito l’impresa e che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Ancora una volta, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla rilevanza esimente della crisi di liquidità rispetto alla responsabilità penale del contribuente che abbia omesso – come nel caso di specie – il versamento dell’IVA dovuta.
L’imputato – come spesso accade in fattispecie simili – si era difeso rilevando come l’omissione del versamento di circa 280 mila euro a titolo di IVA fosse determinata da i) una perdurante crisi economica del settore calzaturiero nel quale operava; ii) difficoltà successorie verificatesi a seguito del decesso di uno dei soci, che aveva peraltro prestato garanzie agli istituti di crediti iii) conseguenti rapporti bancari in sofferenza. Doveva quindi escludersi, secondo la difesa, la volontà dell’imputato di sottrarsi al pagamento, come anche dimostrato dalla presentazione di un’istanza di rateizzazione alla Agenzia delle Entrate.
Secondo la Corte di appello, semplicemente, invece, il ricorrente aveva inteso autofinanziare l’impresa con il risparmio determinato dall’omesso pagamento, con la consapevolezza che l’istanza di rateizzazione avrebbe consentito – in un secondo momento – di “sanare” l’omissione.
La Cassazione ha confermato l’impostazione del giudice di merito, affermando ancora una volta che l’esimente della crisi di liquidità non vale ad escludere la responsabilità del contribuente che non versi quanto dovuto, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all’imputato della crisi economica e l’adozione di tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo.
Né, conclude la Corte, può ritenersi applicabile nel caso di specie il comma 3 bis dell’art. 13 D.Lgs n. 74/2000 introdotto dal D.lgs n. 87/2024 poiché la crisi (non transitoria) di liquidità descritta dalla nuova norma è quella correlata alla inesigibilità di crediti per accertata insolvenza di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni in assenza di azioni esperibili per il superamento della crisi.
Cause palesemente diverse da quelle che avrebbero causato nel caso di specie la crisi di liquidità invocata dal ricorrente, nei cui confronti è stata quindi confermata la condanna per il reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs n. 74/2000.
(Cass., Sez. III, sentenza n. 20070 del 29 maggio 2025)