Soltanto le specifiche qualifiche soggettive dell’autore del reato presupposto ai sensi dell’art. 5 d.lgs n. 231/01 consentono di estendere la sua responsabilità all’ente. Solo in presenza del legame soggettivo tra reo ed ente e quello teleologico tra reato ed ente è possibile configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto solo in presenza di tali legami si può ritenere che l’ente risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui. Emerge dunque la rilevanza del rapporto tra autore del reato ed ente, in mancanza del quale il reato non può essere ricondotto neppure sotto il profilo oggettivo all’ente, e della riconduzione di tale rapporto alle ipotesi previste dalla lettera a) oppure a quelle previste dalla lettera b) dell’art. 5 cit., che assume rilevanza anche al fine della ricostruzione della “colpa di organizzazione”.
Un rapporto qualificato tra il soggetto che commette il reato e l’ente, di cui sia effettivamente accertata l’esistenza, e che sia riconducibile alle categorie di cui all’art. 5 D.Lgs n 231/2001, costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa derivante da reato in capo alla persona giuridica.
Il caso riguardava un’associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione di carburante e all’omissione del pagamento delle relative accise, nella quale il “consulente” commerciale della società “imputata” era stato condannato per svariati reati, tra cui quello di corruzione tra privati: alla condanna dell’imputato era conseguita anche l’affermazione di responsabilità in capo all’ente.
Con il ricorso per cassazione presentato nell’interesse della Società è stata censurata la assenza di qualsivoglia verifica in relazione al rapporto individuale in essere con il consulente “infedele”: in particolare, si è rilevata la violazione delle norme di cui agli artt. 5, 24-ter e 66 D.Lgs n. 231/2001.
L’imputato, infatti, non era inquadrato in alcuna delle categorie soggettive indicate dall’art. 5 del decreto, non essendo inserito nell’organigramma societario e non esercitando, neppure di fatto, alcun potere gestionale dell’ente. La Corte di Appello, difatti, nel fondare la responsabilità della società, si era limitata a fare riferimento all’esistenza di una procura speciale in capo all’imputato, rilasciata dall’ente, e al fatto che quest’ultimo lavorasse nel settore commerciale dell’azienda di famiglia.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’ente, ha rilevato come l’effettivo contenuto di tale procura non fosse stato in alcun modo accertato in violazione dell’art. 5 citato e che quindi il rapporto giuridico sotteso tra l’ente e il reo andasse approfondito ed verificato nell’ottica di un eventuale negligente gestione delle proprie risorse “qualificate”.
È solo questo legame soggettivo, accanto a quello teleologico con reato, che consente di individuare una sfera di “rimproverabilità” dell’ente, che diversamente sarebbe chiamato a rispondere per un fatto altrui e non – come deve essere – per un fatto “proprio”.
(Cass., Sez. V, sentenza n. 19096 del 22 maggio 2025)