Diritto Penale del Lavoro

Distacco di personale dipendente presso altra impresa: la Cassazione definisce i criteri di ripartizione delle responsabilità in caso di infortunio.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il distacco di un lavoratore da un’impresa ad altra comporta il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione dal distaccante al distaccatario limitatamente alla fase di esecuzione della prestazione, sicché, prima di dare corso al distacco, grava sul distaccante l’obbligo di verificare e garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui il dipendente sarà chiamato ad operare.

La Corte di Cassazione torna sulla ripartizione dei doveri e delle responsabilità, in caso di infortunio del lavoratore distaccato, tra la figura del datore di lavoro distaccante ed il soggetto responsabile per l’impresa distaccataria.

Nel caso di specie, si era verificato un infortunio piuttosto grave (lesioni personali gravissime con perdita del secondo, terzo, quarto e quinto dito della mano sinistra) a danno di un lavoratore dipendente di una società che era stato distaccato presso altra ditta al fine di eseguire il solo montaggio di pannelli a copertura di celle frigorifere industriali, le cui strutture erano in parte già state assemblate prima dell’avvio del distacco.

Il datore di lavoro distaccante è stato ritenuto responsabile per l’accaduto in quanto – ha sostenuto la Corte richiamando un consolidato orientamento – “il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario, previsto dall’art. 3 D.Lgs. n. 81/2008 riguarda solo la fase esecutiva della prestazione del lavoratore”.

Prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante mantiene quindi la piena titolarità degli obblighi di prevenzione e protezione, tra i quali rientra certamente quello di dar corso al distacco solo dopo aver accertato la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel quale si verificherà la fase esecutiva del distacco stesso (ossia lo svolgimento della prestazione presso l’impresa distaccataria, unica fase per la quale quest’ultima può ritenersi responsabile).

Nel caso di specie, è vero che l’infortunio si era verificato nella fase esecutiva di montaggio dei pannelli a copertura delle celle (dunque nella “sfera” di responsabilità del distaccatario), ma il datore di lavoro distaccante non poteva – secondo la Corte – ritenersi immune da addebiti.

Infatti, il lavoratore era stato travolto dalla scaffalatura metallica che costituiva “l’armatura della cella” da ricoprire, già assemblata prima dell’inizio del distacco, da altri soggetti, senza che fosse stata correttamente agganciata a terra; ciò che aveva causato – secondo la ricostruzione dei giudici di merito – proprio il “crollo” della struttura sull’infortunato.

Il fatto che la scaffalatura fosse già presente e che il datore di lavoro distaccante – nel corso del sopralluogo preliminare all’avvio del distacco – non avesse verificato il corretto aggancio al suolo della struttura aveva certamente costituito antecedente causale all’evento infortunistico: da qui la violazione degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccante, che non aveva sufficientemente controllato la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel quale sarebbe poi stato eseguito il distacco.

(Cass., Sez. IV, sentenza n. 46567 del 18 dicembre 2024)