Le opere civili vanno verificate tecnicamente e staticamente in tutte le loro parti e non è scusabile un collaudo che escluda cancelli e recinzioni in base alle erronee indicazioni dell’impresa o del Direttore dei Lavori.
Il caso oggetto della sentenza riguardava l’infortunio mortale di un dipendente che si occupava degli accessi alla struttura presso un polo fieristico e che era rimasto schiacciato da un cancello disancorato dal binario di scorrimento, sul quale non erano state effettuate specifiche verifiche di staticità e funzionamento da parte del collaudatore, condannato – in concorso con altri – per la morte dell’operatore.
Tra le argomentazioni a propria difesa, il collaudatore aveva sostenuto, da un lato, di non essere titolare, di una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, e dall’altro – sotto il profilo “tecnico” – che le vie di accesso o di delimitazione della struttura edilizia (come indicato dallo stesso direttore tecnico) non fossero parte integrante dell’opera edilizia da sottoporre a verifica di staticità, le quali dovevano piuttosto rispondere alle normali regole tecniche di funzionamento del singolo prodotto; verifiche che quindi si ponevano al di fuori della propria sfera di competenza quale collaudatore dell’opera edilizia.
La Corte di Cassazione ha invece confermato che i cancelli non possono essere considerati oggetti / prodotti a sé stanti, ma al contrario vanno considerati forniture perfettamente integrate nel manufatto edilizio, che devono conseguentemente essere oggetto del collaudo tecnico e statico dell’opera: : è chiaro infatti che il loro corretto posizionamento e funzionamento, che escluda rischi per gli utilizzatori, è indispensabile ai fini della sicura fruizione del manufatto edilizio.
È stata, conseguentemente, ritenuta applicabile l’aggravante antinfortunistica, nella misura in cui “la normativa che attiene al collaudo statico delle strutture riguarda non solo la perfetta realizzazione a regola d’arte del manufatto ma anche il rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del cancello anche quale luogo e attrezzatura di lavoro nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del cancello imposta dalla direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE”.
Il collaudatore non verificò, quindi, con la dovuta diligenza in esecuzione dell’incarico conferitogli il funzionamento del cancello in tutti i suoi aspetti soprattutto di sicurezza: omissione che ha “consentito, nella catena causale, al costruttore e ai subappaltatori di progettare non adeguatamente, di realizzare e mettere in servizio un cancello scorrevole manuale in realtà sprovvisto di un sistema di fermo corsa in chiusura delle ante mobili, in quanto non costruito a regola d’arte e ciò in disapplicazione delle norme antinfortunistiche di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 626/1994”.