Diritto Penale della Pubblica Amministrazione

Danno da perdita di chance: una recente pronuncia delle sezioni unite su estorsione e turbativa d’asta

In tema di gare pubbliche, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra due diverse fattispecie di reato, l’estorsione prevista dall’art. 629 c.p. e la turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 c.p.
In particolare, il quesito riguardava la configurabilità – nella condotta di chi allontani gli offerenti da una gara con violenza o minaccia – oltre al reato di turbativa, anche della fattispecie di estorsione, che condividerebbe con la prima taluni “tratti” della condotta tipica, ma per la quale si richiede anche la presenza di un “quid pluris”: il danno patrimoniale recato alla persona offesa e il correlato ingiusto profitto in capo al soggetto attivo.

La risposta – secondo le Sezioni Unite – passa attraverso una duplice analisi: da un lato, sulla estensione del concetto di “danno patrimoniale” nell’estorsione e sulla possibilità che vi rientri il concetto di “perdita di chance” (unico tipo di danno effettivamente configurabile in capo a chi sia stato allontanato con la forza da una gara) e dall’altro – in caso di risposta affermativa – sulla configurabilità o meno di un concorso formale tra le due la fattispecie.

1. Il quesito “preliminare”: il danno patrimoniale e la perdita di chance.

Per comprendere se nella nozione di danno di cui all’art. 629 c.p. rientri la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico dalla partecipazione alla gara (cd. perdita di chance), la Corte parte dalla nozione di “patrimonio” quale oggetto dell’aggressione alla vittima di estorsione, che costituisce presupposto logico-giuridico per definire la nozione di danno in connessione funzionale al primo.

In tema di estorsione, in particolare, il contenuto della tutela è stato sempre declinato dalla giurisprudenza in modo da definire il patrimonio come un insieme non solo di beni materiali, ma anche di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, così da far rientrare nel concetto – esteso – di danno di cui all’art. 629 c.p. “qualunque situazione idonea ad incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo, compresa la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi”.

Le sentenze richiamate dalla decisione, tuttavia, pur correttamente estendendo il concetto di danno “da estorsione”, non hanno mai tentato di individuare con precisione il contenuto dei presupposti necessari per delimitarne l’ambito di operatività del danno da perdita di chance.

Le Sezioni Unite, quindi, sopperendo a tale mancanza chiariscono, in primis, che la chance non deve essere valutata in relazione al risultato atteso, ma alla perdita della possibilità di conseguirlo: come chiarito dalla giurisprudenza civile, infatti, non è il risultato perduto a costituire oggetto della pretesa risarcitoria derivante dal danno subito, bensì – appunto – la perdita della possibilità di realizzarlo.

Ne deriva quindi che “l’accertamento del nesso causale avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l’accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato finale favorevole, né va confuso con esso”.

Indispensabile, quindi, individuare con precisione la nozione di “chance”, nel rispetto dei principi di tassatività e prevedibilità della norma incriminatrice: la Corte nel fare ciò richiama gli approdi, ormai consolidati, della giurisprudenza civile, che la individuano nella “seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza”.

Anche ai fini penali, quindi, nella perdita di chance non può dunque rientrare “la frustrazione di mere aspettative di fatto, né la perdita di scarse, se non addirittura nulle, possibilità di arricchimento o consolidamento dell’assetto economico-patrimoniale dell’interessato”.

Le Sezioni Unite hanno quindi statuito che “nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale”.

2. Il concorso formale tra estorsione e turbativa d’asta: quando ricorrono entrambe le fattispecie

Prosegue, poi, la Corte nella analisi del secondo “quesito”: tenuto conto che la perdita di chance può rientrare nella nozione di danno ai fini dell’estorsione, è possibile che quest’ultima fattispecie concorra con la turbativa d’asta ovvero ne è assorbita in base al principio di specialità ex art. 15 c.p.?

Le Sezioni Unite ripercorrono la giurisprudenza di legittimità sul punto, evidenziando come l’orientamento assolutamente maggioritario ritenga che “i delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l’elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti puniti dagli artt. 353 e 629 c.p., dal momento che l’estorsione si caratterizza per una coartazione dell’altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, mentre il delitto di turbata libertà degli incanti si connota per il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di turbare la gara (…).”

In questa prospettiva, nell’aderire a tale orientamento, le Sezioni Unite precisano che se la condotta che determina l’allontanamento coattivo dell’offerente da una gara svoltasi nelle forme dei pubblici incanti o delle licitazioni private può di per sé integrare il reato di turbativa previsto dall’art. 353 c.p., la stessa non necessariamente realizza in concreto il fatto di estorsione, per il quale è invece richiesta la sussistenza di un danno patrimoniale recato alla persona offesa e dal correlativo ingiusto profitto in capo al soggetto attivo.

Quindi, solo nel caso in cui alla condotta di allontanamento coattivo sia causalmente riconducibile un pregiudizio economicamente valutabile per effetto della perdita, ai danni dell’offerente, di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile legato all’aspettativa di partecipazione ad una gara, può dirsi integrato anche il reato di estorsione.

Al contrario, dovrebbe ritenersi configurabile la solo condotta di turbativa nel caso in cui “si dimostrasse che la persona allontanata per effetto di una condotta violenta o minacciosa non avrebbe potuto conseguire un risultato economicamente apprezzabile, ovvero che l’aggiudicatario sarebbe comunque prevalso con la medesima offerta, giacché il concorrente allontanato anche nell’eventualità in cui avesse preso parte alla gara, non avrebbe avuto alcuna possibilità di incrementare il proprio patrimonio e compromette le possibilità di successo del vincitore”; manca, in tutti questi casi, un giudizio controfattuale positivo sulla sussistenza del danno patrimoniale in capo alla vittima, che invece costituisce – come visto – elemento essenziale del reato di estorsione.

Cass., Sez. un., sent. 28 marzo 2024 (dep. 22 luglio 2024), n. 30016, Pres. Cassano, est. De Amicis