Il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista sottoposto ad indagini è pienamente legittimo, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato.
La decisione – portata alla ribalta dalle vicende giudiziarie legate alla eredità di una delle più note famiglie imprenditoriali d’Italia – riguarda (tra gli altri temi) il sequestro probatorio di documenti effettuato presso lo Studio professionale di un Commercialista che sia direttamente coinvolto nel procedimento penale quale persona sottoposta ad indagine.
In questo caso, il Consulente era indagato in concorso con gli eredi della propria cliente per reati tributari connessi alla fittizia esterovestizione della dimora della de cuius in Svizzera anziché in Italia, che aveva di fatto impedito l’assoggettamento all’imposizione fiscale italiana di una rendita vitalizia di oltre otto milioni di euro.
Il Professionista aveva proposto ricorso contro il sequestro sostenendo che lo stesso fosse avvenuto in violazione delle regole sul segreto professionale: il Pubblico Ministero, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto non opponibile, da parte del professionista indagato, qualsivoglia segreto professionale.
Ciò aveva di fatto impedito di attivare la procedura di garanzia prevista dall’art. 256 c.p.p., che avrebbe imposto un preventivo confronto tra le parti sulla tipologia di documenti da sequestrare e quindi sulla loro riconducibilità ad attività “difensive” in senso proprio, escludendoli dall’oggetto dei beni sequestrabili.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le argomentazioni del Commercialista, affermando che il segreto professionale, ai sensi dell’art. 200 c.p.p., può essere opposto solo dal soggetto chiamato a deporre- ossia dal testimone – e non invece dalla persona sottoposta ad indagine: diversamente opinando, infatti, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di esclusione dei controlli.
Né – precisa da ultimo la Corte – possono trovare applicazione le garanzie previste a tutela del diritto di difesa previste dall’art. 103 c.p.p. che escludono la possibilità di operare ispezioni o perquisizioni negli uffici dei difensori.
Infatti, anche laddove si ritenesse di estenderne l’applicabilità al Commercialista investito dal proprio cliente di una sorta di incarico “difensionale” nei conteziosi tributari, nel caso di specie – rivestendo il Professionista il ruolo di diretto indagato e non mero Consulente – non opererebbero le garanzie previste dalla norma poiché “le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. non introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale – o espleti quanto meno attività difensiva – risultando dunque applicabili soltanto allorquando debbano essere tutelate la funzione difensiva o l’oggetto della difesa [nei confronti del soggetto terzo])”.