La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in relazione a un infortunio sul lavoro verificatosi a seguito della rimozione di protezioni antinfortunistiche disposta dal capo reparto per ovviare a un malfunzionamento dell’impianto. La pronuncia ribadisce l’alternatività dei criteri dell’interesse e del vantaggio e valorizza, ai fini dell’imputazione all’ente, le scelte organizzative volte a evitare interruzioni della produzione e costi aggiuntivi, anche quando poste in essere da soggetti con funzioni di preposizione.
Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società avverso la decisione della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.
Il caso trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a un impianto di filtrazione automatica: a fronte di un malfunzionamento che determinava frequenti arresti della macchina, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse su disposizione del capo reparto per consentire interventi manuali più rapidi. Nel corso di tali operazioni, il braccio dell’operatore veniva trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro, con conseguenti lesioni di rilevante entità.
Nel ricorso per cassazione, la difesa dell’ente aveva contestato la sussistenza del requisito dell’interesse o del vantaggio, sostenendo che la rimozione delle protezioni fosse frutto di una scelta contingente dei preposti e non finalizzata a conseguire un beneficio per la società.
La Suprema Corte ha ritenuto le censure generiche, ribadendo in via preliminare la struttura dell’illecito dell’ente, “costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231/2001)”.
La Corte ha inoltre ricordato l’alternatività tra i criteri dell’interesse e del vantaggio, non essendo necessario che entrambi concorrano ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Nel merito, i giudici hanno valorizzato l’accertamento compiuto nei gradi di merito, evidenziando come la rimozione delle protezioni fosse stata disposta per evitare l’interruzione dell’attività produttiva. In particolare, è stato ritenuto che la scelta organizzativa adottata fosse “frutto di una precisa strategia dei preposti finalizzata a evitare l’interruzione nel funzionamento della macchina, gli inutili tempi morti correlati all’eventuale disattivazione della stessa e le inefficienze anche prolungate nell’impiego del personale addetto alla macchina, oltre che a evitare eventuali costi di intervento di una squadra di manutentori in tempo di notte”.
Quanto alle posizioni apicali, la Corte ha chiarito che, “una volta ritenuta provata la connessione tra il reato ascritto ai preposti e il predetto interesse”, non era necessario verificare ulteriormente se anche i vertici avessero agito nel medesimo interesse.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che, in materia di sicurezza sul lavoro, valorizza le scelte organizzative – anche di livello intermedio – quali possibili espressioni della colpa di organizzazione dell’ente, soprattutto quando l’elusione delle cautele sia funzionale a garantire continuità produttiva o contenimento dei costi.
Per le imprese, la decisione rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di presidiare in modo effettivo le prassi operative e di formalizzare procedure chiare per la gestione delle anomalie e delle situazioni emergenziali, evitando che prassi di fatto possano tradursi in scelte organizzative idonee a fondare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.