In tema di responsabilità amministrativa degli enti, per il reato presupposto di gestione di discarica non autorizzata ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006, il vantaggio, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente per l’illecito ex articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001, prescinde dal fatto che il materiale, indiscriminatamente accumulato, non abbia valore commerciale diretto, poiché può essere più corretto stimare il profitto sulla base del costo di smaltimento evitato, e non sul valore di mercato.
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla quantificazione del profitto in un caso nel quale era stato contestato il reato di discarica abusiva ai sensi dell’art. 256 comma 3 D.Lgs n. 152/2006, con riflessi anche in tema di individuazione del vantaggio conseguito dall’Ente, ex art. 5 D.Lgs n. 231/200, ai fini della configurabilità di una sua responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Il caso riguardava la violazione delle prescrizioni della concessione, dell’autorizzazione e del progetto esecutivo di coltivazione di una cava, con conseguente qualificazione del materiale inerte illegittimamente gestito quale “rifiuto”.
Al di là dei profili di censura correlati alla sussistenza del reato e al relativo “tempus commissi delicti”, il profilo di interesse della decisione segnalata riguarda i criteri (poi confermati dalla Corte di Cassazione) con cui i Giudici di merito hanno quantificato il profitto oggetto di confisca.
I ricorrenti avevano infatti osservato come i materiali accumulati non avessero valore commerciale “diretto”, mentre nel giudizio di merito il profitto era stato individuato nel risparmio illecito di spesa derivato dal costo di smaltimento evitato con l’indiscriminato accumulo del materiale inerte.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il motivo sulla quantificazione del profitto, ha ritenuto “ineccepibile” la soluzione fornita dai giudici di merito poiché il risparmio di spesa – quale beneficio, pur non programmato, ma concretamente conseguito dall’illecito – ben può fondare il criterio di imputazione della responsabilità dell’ente prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 231/2001.
La decisione si inserisce in un solco interpretativo (cfr., Cass. Sez. III, n. 21034/2022) che aveva già confermato come “l’interesse e il vantaggio per l’ente, che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell’interesse dell’ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che attui le scelte organizzative o gestionali dell’ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell’interesse dell’ente”.