La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 4 marzo 2026 n. 8397 è tornata a delineare con chiarezza i criteri di imputazione della responsabilità degli Enti per reati colposi in materia antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 231/2001, confermando e rafforzando l’orientamento ormai consolidato in tema di “colpa di organizzazione”.
Sebbene la decisione riguardi in via principale l’applicazione delle norme relative al trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti correlate alla messa in campo dell’ente delle condotte riparatorie post delictum, la Corte non perde l’occasione per ribadire i criteri di imputazione della responsabilità dell’Ente e la tipicità della colpa di organizzazione che deve essere tenuta distinta dalla “colpa” degli autori del reato.
1. Il caso deciso dalla Corte
La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso ad un tirocinante impiegato presso la società “imputata”, che aveva riportato lesioni permanenti a seguito della disattivazione dei dispositivi di sicurezza di un macchinario.
Più nello specifico l’infortunato – addetto al macchinario per la produzione di vassoi in plastica – nel tentativo di estrarre una velina inceppata e far ripartire la macchina, aveva aperto la barriera di protezione presente sul lato destro del macchinario ed aveva inserito le mani all’ interno.
A causa della disattivazione del sistema di sicurezza, una volta aperta la barriera di protezione, il coltello – anziché́ interrompersi automaticamente – aveva ripreso a tagliare i fogli, ferendo gravemente il lavoratore.
I tecnici della Prevenzione ASL avevano, inoltre, accertato che il dipendente non aveva ricevuto informazioni circa il sistema di sicurezza della macchina, la quale al momento dell’infortunio aveva aperti i ripari perimetrali della linea di produzione i cui microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci dalla presenza di un selettore a bordo macchina, consentendo così all’apparecchio di funzionare anche con i ripari aperti.
La Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa dell’ente, rilevando come la mancata adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato avesse concretamente agevolato la verificazione dell’evento, generando al contempo un vantaggio economico per l’azienda, individuato nel risparmio di tempi e costi legati alla formazione.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha confermato l’impianto motivazionale della decisione di merito, precisando tuttavia la necessità di applicare la riduzione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 231/2001, in ragione dell’adozione postuma di modelli organizzativi efficaci e dell’integrale risarcimento del danno intervenuto prima dell’apertura del dibattimento.
2. La “colpa di organizzazione” quale fondamento della responsabilità dell’ente
La pronuncia – sebbene intervenga su un ricorso focalizzato sul trattamento sanzionatorio – offre un’ulteriore occasione per soffermarsi sul concetto di “colpa di organizzazione”, che costituisce il perno della responsabilità dell’ente anche in relazione ai reati colposi e, in particolare, agli infortuni sul lavoro di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche recente, infatti, non è sufficiente la mera violazione di norme prevenzionistiche o l’assenza formale di modelli organizzativi per affermare automaticamente la responsabilità dell’ente. È invece necessario accertare un deficit organizzativo strutturale, tale da aver reso possibile o comunque agevolato la commissione del reato.
Nel caso di specie, l’istruttoria aveva evidenziato una pluralità di criticità non occasionali, quali la neutralizzazione dei sistemi di sicurezza, l’inadeguata formazione del lavoratore (peraltro in posizione di particolare vulnerabilità in quanto tirocinante) e l’assenza di procedure operative idonee, a fronte di una gestione complessivamente carente del rischio specifico.
In tale contesto, la disattivazione dei dispositivi di sicurezza e la mancata formazione sono state interpretate non come mere omissioni, bensì come scelte funzionali a garantire la continuità produttiva, espressive di una logica organizzativa orientata al contenimento dei costi.
Su queste basi, i giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies, valorizzando – accanto al reato presupposto – il risparmio economico e l’efficienza produttiva quali elementi di vantaggio per la società.
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che la “colpa di organizzazione” svolge una funzione analoga alla colpa nel reato della persona fisica: essa costituisce elemento costitutivo dell’illecito dell’ente e richiede una valutazione sia oggettiva sia soggettiva, volta a verificare se l’evento fosse concretamente prevenibile mediante l’adozione di assetti organizzativi e gestionali adeguati.
3. Le implicazioni operative
Sul piano operativo, la decisione offre spunti interessanti per la prassi aziendale e per i sistemi di compliance 231.
La sentenza richiama infatti l’attenzione su un profilo spesso sottovalutato: la gestione delle prassi operative “di fatto”, ossia di quei comportamenti concreti che, pur divergendo dalle regole formali, finiscono per governare in concreto l’attività produttiva.
Nel caso esaminato, la presenza di un selettore idoneo a bypassare i sistemi di sicurezza ha rappresentato un esempio emblematico di “scollamento” tra le regole previste “sulla carta” e l’operatività reale. Ed è proprio in questo divario che la giurisprudenza individua uno dei principali indici della colpa di organizzazione.
E la responsabilità dell’ente – specie nei reati colposi da infortunio sul lavoro – si gioca proprio sul terreno dell’organizzazione, che prende forma concreta nella qualità delle procedure, nell’effettività della formazione e, soprattutto, nella puntuale gestione dei rischi.
È in tale ambito – ci ricorda ancora una volta la Corte di Cassazione – che si misura la reale capacità dell’impresa di prevenire i reati e, conseguentemente, di sottrarsi all’addebito di responsabilità.
Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28/01/2026) 04/03/2026, n. 8397