Responsabilità amministrativa degli enti

Oblazione del reato presupposto: quali effetti per l’Ente?

“Può ritenersi che gli effetti estintivi connessi alla disciplina del rito processuale dell’oblazione possano estendersi nei confronti dell’ente persona giuridica non soltanto per ragioni sostanziali, ma per la ravvisata compatibilità normativa, tale da consentire la piena operatività del richiamo procedimentale di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 231/2001”. 

Si segnala un’interessante decisione di merito con la quale il Tribunale di Genova ha riconosciuto la possibilità che gli effetti estintivi dell’oblazione del reato presupposto contestato all’imputato persona fisica (una contravvenzione ambientale) possano estendersi anche alla responsabilità amministrativa da reato dell’Ente ex D.Lgs n. 231/2001. 

La soluzione non era affatto scontata ed il merito di questa decisione è stato proprio quello di prendere posizione rispetto alla “compatibilità sostanziale, normativa e sistematica dell’applicazione degli effetti connessi a detto istituto processuale rispetto alla responsabilità della persona giuridica”. 

Il testo del decreto 231, infatti, non prevede espressamente l’estensione alla Società degli effetti dell’iter estintivo dell’oblazione, nonostante sia l’ente stesso – nella maggior parte dei casi – a farsi carico, nell’interesse del proprio “apicale” imputato, degli aspetti economico-patrimoniali sia del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione sia degli oneri di ripristino ambientale funzionali all’applicazione dell’art. 162 bis c.p. 

Il Tribunale, in particolare, ha chiarito che la fase “rimediale” costituisce, nella normativa penale ambientale, un obiettivo “caratterizzante le riforme del settore, a partire dalla L. n. 68/2015 e dell’intero sistema penale, da ultimo con la Riforma Cartabia”, con la conseguenza che “alla luce di tali preminenti obiettivi deflattivi e rimediali, è difficile comprendere la ragione per cui debba rimanere in piedi un procedimento penale a carico dell’ente per un’offesa riparata, formalmente dalla persona fisica, ma di fatto con i mezzi della società”. 

E proprio tale natura ripristinatoria (e non “penal-sanzionatoria”) distinguerebbe l’oblazione dall’istituto della “messa alla prova”, di recente ritenuto, dalla Corte di Cassazione, non compatibile con la figura dell’Ente “imputato” nel procedimento penale per la responsabilità amministrativa. 

L’assenza di una componente sanzionatoria consente al contrario di ritenere estendibili alla società gli effetti dell’oblazione, da dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 c.p.p. e 34 D.Lgs n. 231/2001 (“Disposizioni processuali applicabili”), che espressamente richiama le norme del codice di procedura penale “in quanto compatibili”. 

Trib. Genova, sentenza del 20 settembre 2024, n. 3079