Responsabilità amministrativa degli enti

Nullo il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’Ente se non è sufficientemente descritta la condotta omissiva “tipica” contestata: un recente caso del Tribunale di Milano

Il richiamo, nel capo di imputazione, alla omessa adozione da parte dell’Ente “imputato” di protocolli o procedure tipiche non meglio identificati è insufficiente ad indicare da quale addebito l’ente si debba difendere e non definisce con la precisione necessaria, ex ante, la condotta omissiva concreta di cui lo stesso è accusato: ciò si traduce nella mancata descrizione della colpa di organizzazione (vale a dire delle cautele specifiche omesse) e comporta la nullità dell’incolpazione per indeterminatezza.

Si segnala un’interessante decisione del Tribunale di Milano, che – nell’ambito di un recente caso giudiziario noto alla cronaca – ha dichiarato la nullità del capo di imputazione elevato nei confronti dell’Ente per indeterminatezza e genericità.

Richiamando altri due recenti arresti di merito, il Tribunale ha ricordato come “l’oggetto precipuo del processo nei confronti dell’Ente” (in quanto elemento sostanziale della violazione del dovere di auto-organizzazione preventiva) sia costituito dalle regole cautelari omesse o insufficiente sottostanti la consumazione del reato presupposto.

È necessario, quindi, che le regole cautelari violate siano specificamente “indicate nell’incolpazione in maniera chiara e precisa, onde consentire all’ente di comprendere quali siano le accuse da cui difendersi e al Tribunale di conoscere l’addebito a cui rapportare le proprie determinazioni, processuali e di merito”.

Nel caso di specie, non risulta invece che il Pubblico Ministero abbia delineato in maniera sufficiente i tratti essenziali dell’accusa: non solo non sono stati indicati (né nel capo di imputazione, né – per relationem – nel fascicolo processuale) quali siano i protocolli definiti “tipici” nel capo di imputazione, ma non risulta che le indagini della Procura abbiano in alcun modo interessato l’analisi della struttura organizzativa dell’Ente, della quale, infatti, non sono state messe in evidenza carenze organizzative eziologicamente correlate al reato presupposto.

In assenza di descrizione del fatto colposo, “sostituito da una sorta di clausola in bianco” – conclude il Tribunale – non sarebbe “conforme ai principi del giusto processo chiamare l’ente a difendersi da un’accusa generica nel presupposto, o con l’auspicio, che il dibattimento consenta ex post di dettagliarne l’eventuale colpa di organizzazione: senza che ricorrano gli estremi di una specificazione dell’addebito per relationem, non avendo notizia di indagini preliminari che abbiano riguardato espressamente le procedure adottate dall’ente anche sotto il profilo della loro idoneità o l’adozione del modello di organizzazione e gestione, disponendone in caso positivo l’acquisizione formale (fatti che, nell’argomentare la propria opposizione all’eccezione di nullità, il pubblico ministero non ha rappresentato né documentato); ed in presenza di un’incolpazione che appare formulata “a rimorchio” delle accuse elevate agli amministratori e sindaci in ordine al reato presupposto, alla stregua di un’estensione automatica delle responsabilità individuali e senza indagini specifiche retrostanti“.

 

(Tribunale di Milano, Sez. II, Ordinanza, 15 luglio 2025)