L’Ente “imputato” per le lesioni colpose derivanti da un infortunio sul lavoro è responsabile per l’illecito amministrativo anche nel caso in cui l’infortunato abbia posto in essere una “prassi” non corretta, situazione che deve essere oggetto di analisi preventiva e quindi prevista ed evitata con i dovuti sistemi di sicurezza.
Con la sentenza segnalata, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in un caso di infortunio sul lavoro. Pur annullando la condanna penale per intervenuta prescrizione, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità della società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del Decreto.
In verità, la sentenza non entra nel merito delle valutazioni sulla sussistenza di una “colpa organizzativa” in capo all’ente, tuttavia offre un’occasione per riflettere – una volta in più – sul ruolo centrale del modello organizzativo 231 quale elemento cardine per l’esonero da responsabilità dell’ente e ancora prima della rimproverabilità dell’omissione di misure preventive in capo al suo legale rappresentante.
Il caso riguardava un grave infortunio occorso al dipendente della società “imputata”, precipitato da un terrapieno privo di protezioni durante un’attività di pulizia di alcune aree dell’azienda limitrofe a quella di stoccaggio della sansa esausta. Secondo i giudici, l’incarico era stato impartito in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ed in particolare: i) attribuendo al dipendente mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto e con orari più ampi di quelli contrattualmente previsti; ii) in assenza di misure idonee alla protezione dei lavoratori in presenza di pericolo di caduta dall’alto; iii) in assenza di formazione e informazione del dipendente in ordine ai rischi legati alle mansioni cui in concreto era stato adibito; iv) in assenza degli idonei dispositivi di protezione individuale.
Al di là dei contrasti sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente (e delle effettive ragioni per le quali il lavoratore si trovava in tale area dello stabilimento), la sentenza è tornata sul nesso di causalità tra le inosservanze addebitate al datore di lavoro e l’evento infortunistico; esso può ritenersi escluso solo a fronte del comportamento “abnorme” del lavoratore, ossia in caso di condotta assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere ed ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile e prevedibile scelta del lavoratore.
Al contrario, quindi, la scelta di dotare l’ente di un sistema organizzativo chiaro ed articolato, caratterizzato da regole precise e predeterminate (rispetto – per esempio – alla ripartizione ed alla esecuzione delle mansioni attribuite ai lavoratori, alla formazione o all’utilizzo dei d.p.i.), così come la previsione meccanismi di verifica adeguati, non solo potrebbe consentire, appunto, di sostenere la tesi dell’abnormità del comportamento (con esclusione della responsabilità del datore di lavoro), ma in ogni caso – per l’Ente – potrebbe portare al potenziale esonero da responsabilità amministrativa dipendente da reato in applicazione della causa esimente di cui all’art. 6 D.Lgs n. 231/2001.