La Corte di Cassazione ribadisce – seppur incidentalmente – un principio semplice ma spesso sottovalutato dalle aziende: un modello organizzativo standard, copiato da “template” reperiti sul web o limitato a principi generali e codici etici astratti non è sufficiente a esonerare l’ente da responsabilità, né a ravvisare la possibilità in capo all’Ente di intraprendere un percorso di recupero alla legalità ex art. 34-bis D.Lgs n. 159/2011. Per assumere concreto valore “esimente”, il Modello deve essere costruito sui rischi concreti e specifici di quella determinata organizzazione, analizzando le attività realmente esposte a rischio-reato, i poteri decisionali, i controlli sui flussi finanziari e informativi, il sistema disciplinare interno.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’effettività del modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e lo fa in un contesto particolare, quello del controllo giudiziario delle aziende, regolato dall’art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011 quale misura che sospende gli effetti dell’interdittiva antimafia, quando il giudice ritenga possibile il “recupero” dell’azienda alla legalità.
La vicenda, in particolare, riguardava una società sospettata di essere infiltrata dalla criminalità organizzata, ritenuta – dall’interdittiva prefettizia – la “trasposizione” operativa di altra società riconducibile a un soggetto contiguo ad ambienti mafiosi; chiamata a valutare la possibilità di una “riabilitazione”, la Corte di appello aveva respinto l’istanza di controllo giudiziario volontario, ritenendo – tra le altre cose – che il Modello presentato a tal fine dalla Società fosse privo dei requisiti necessari a testimoniare un’effettiva volontà di essere “bonificata” dai propri legami con organizzazioni criminali.
Il documento, infatti, era stato giudicato come redatto “in bianco”, privo di dati e di obblighi precisi, in particolare sui criteri di scelta dei partner commerciali, e carente quanto al controllo sull’operato dell’amministratore, alla nomina dell’organismo di vigilanza e ai poteri di quest’ultimo.
La Cassazione, nel confermare la motivazione priva di lacune della Corte di appello, ha dato atto del fatto che il modello si limitasse, in effetti, ad enunciare principi generali e ad indicare in modo generico gli strumenti di controllo previsti dal decreto.
Il sistema 231 – ribadisce così la Corte di cassazione – non chiede all’impresa di possedere un documento, ma di dimostrare l’esistenza di un’organizzazione realmente orientata alla prevenzione del rischio; il modello non può ridursi alla riproduzione astratta di principi normativi o di codici etici: deve partire dall’analisi delle attività nelle quali possono essere commessi reati individuando protocolli concretamente idonei a ridurne la probabilità.
La “protezione” offerta dalla disciplina discende, quindi, dalla reale capacità preventiva dell’assetto organizzativo, e non dalla semplice approvazione di un testo da parte dell’organo amministrativo; tale criterio vale anche sul piano della prevenzione antimafia: la bonifica presuppone presidi operativi concreti, verificabili e integrati nell’organigramma, sostenuti da un Organismo di Vigilanza dotato di reale indipendenza. In assenza di questi elementi il giudice non può formulare quella prognosi favorevole sul recupero dell’impresa che l’art. 34-bis richiede.