Responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto “Terra dei Fuochi” è Legge: i nuovi reati presupposto e i conseguenti interventi in materia di compliance.

Come già anticipato nel numero di settembre di Turning Point, con il Decreto Legge “Terra dei Fuochi”, oggi convertito in Legge, sono state introdotte nel catalogo dei reati presupposto nuove fattispecie ambientali che impongono alle aziende di aggiornare la mappatura dei rischi e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

Come già anticipato nel numero di settembre di Turning Point, con il Decreto Legge “Terra dei Fuochi” sono state introdotte nel catalogo dei reati presupposto nuove fattispecie ambientali che impongono alle aziende di aggiornare la mappatura dei rischi e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

Oggi, con la legge di conversione (L. 147/2025) il Legislatore, limitandosi a “ripensare” esclusivamente alcune previsioni per la sola gestione dei rifiuti non pericolosi, ha confermato la linea afflittivo-repressiva perseguita dal testo del Decreto Legge, anche in relazione alla responsabilità da reato degli Enti.

Vediamo, quindi, più nel dettaglio, come cambia il panorama normativo e quali interventi di compliance sono chiamate a mettere in atto le aziende.

1. I nuovi “reati presupposto” in materia ambientale.

Una delle principali novità dell’intervento normativo è proprio correlato all’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e alle necessarie rivalutazioni delle correlate misure di compliance a tutela dell’organizzazione dell’Ente.

Il rafforzamento della repressione delle condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti e l’ampliamento della loro portata sanzionatoria anche in capo all’Ente costituiscono, infatti, uno dei principali file rouge della “riforma”.

L’obiettivo è ovviamente quello di promuovere una sempre maggiore consapevolezza dell’Ente nella gestione della propria organizzazione al fine di prevenire la commissione di reati ambientali da parte dei vertici aziendali e, al contempo, promuovere comportamenti aziendali virtuosi e sostenibili.

In questa prospettiva, tra i nuovi reati presupposto, troviamo in primo luogo la fattispecie di “impedimento del controllo” prevista dall’art. 452 septies c.p., che punisce chi “negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.

Si tratta di una norma applicabile non solo alle imprese attive nel settore dei rifiuti, ma qualsiasi realtà aziendale poiché – risulta chiaro dal testo normativo – il reato si perfeziona anche in caso impedimento ai controlli di organi di vigilanza finalizzati alla sicurezza sul lavoro.

Centrale, quindi, la predisposizione da parte dell’Ente di misure organizzative e protocolli comportamentali che regolino le modalità di accesso, svolgimento e tracciabilità di tali attività di vigilanza.

Anche il reato di “omessa bonifica” è stato, poi, confermato tra i nuovi reati presupposto entrati nel catalogo 231: si tratta dell’art. 452 terdecies c.p. che punisce “chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”.

L’analisi del rischio dovrà, quindi, comprendere anche l’identificazione delle potenziali fonti di inquinamento dalle quali possano derivare obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 242 TUA e successivi, possibili, obblighi di bonifica all’esito del relativo procedimento.

Si tratta, in verità, di aree di valutazione ed intervento che dovrebbero essere già state analizzate, se già esistente un modello organizzativo, in relazione agli altri “ecoreati” già inseriti nel catalogo (si pensi, ad esempio, al reato di inquinamento ambientale).

Tuttavia, accanto alla “tipica” mappatura delle potenziali fonti di inquinamento e alla verifica della (regolare e periodica) manutenzione degli impianti affinché gli stessi siano sempre in condizione di efficienza, si pone la necessità di prevedere dei protocolli di comportamento per quelle Funzioni aziendali che potrebbero essere chiamate a gestire i rapporti con gli Enti pubblici di vigilanza nella fase amministrativa del procedimento di bonifica, dal quale potrebbe ben sorgere l’obbligo di cui parla l’art. 452 terdecies c.p. (cfr. Cass. pen., Sez. III, 7 agosto 2024, n. 32117).

Oltre ai reati contenuti nel codice penale, sono stati confermati nel catalogo dei reati presupposto anche talune fattispecie del TUA, prima non rilevanti ai fini della 231.

Si tratta di taluni casi di abbandono di rifiuti (artt. 255 bis e ter TUA “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e “Abbandono rifiuti pericolosi”) e della fattispecie di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis TUA): ancora una volta, anche in questi casi, il coinvolgimento dell’Ente può riguardare ogni possibile realtà produttiva anche al di fuori dello specifico settore di gestione dei rifiuti.

La condotta di abbandono di rifiuti, infatti, si colloca al di fuori della “gestione” dei rifiuti in senso tecnico (tra cui rientrano ad esempio le attività di raccolta, trasporto, intermediazione e trattamento) e può riguardare invece qualsiasi condotta di abbandono di rifiuti.

Dovrà essere attuata un’attenta revisione delle modalità con le quali vengono gestiti i rifiuti prodotti dalle aziende, specie se pericolosi, sia in relazione ai soggetti che vengono incaricati del relativo smaltimento sia rispetto alla implementazione di verifiche sul rispetto, anche da parte dei dipendenti, dei protocolli aziendali in materia.

2. Le misure di compliance aziendale: “spunti operativi” da verificare e implementare.

Alla luce delle novità, è confermato dunque come tutte le aziende – e non solo quelle attive nel settore di rifiuti – debbano predisporre (o aggiornare) un articolato sistema di misure preventive e di controllo interno per garantire la conformità normativa, ridurre i rischi di responsabilità e supportare la cultura aziendale della legalità.

Il primo passo è sicuramento quello dell’aggiornamento del risk assessment che deve includere l’identificazione dei processi aziendali a rischio ambientale, la loro mappatura, la valutazione della probabilità che si verifichino delle condotte illecite (anche nella forma colposa) ed il loro impatto, nonché l’individuazione di adeguate misure di mitigazione.

Un ulteriore passaggio imprescindibile è poi, ovviamente, l’aggiornamento del modello organizzativo con particolare riferimento alla parte specifica relativa ai reati ambientali, nella quale andranno inclusi i nuovi reati previsti dalla “riforma”.

Anche i presidi di verifica e controllo del modello dovranno essere oggetto di attenta analisi: in particolare, è bene verificare che l’Organismo di Vigilanza possieda competenze adeguate e che i flussi informativi interni permettano il presidio dei nuovi rischi emergenti.

Sul versante della formazione del personale, poi, trattandosi di materia molto tecnica è opportuno che (almeno) alle figure “chiave” (dirigenti, responsabili ambiente, responsabili logistica, responsabili smaltimento) venga somministrata una sessione di formazione ad hoc, che abbia ad oggetto le nuove fattispecie ambientali, le revisioni apportate al modello organizzativo e le ulteriori misure mitigative del rischio eventualmente introdotto dall’azienda.

Gli interventi sopra accennati riguardano, per così dire, il fronte “interno” dell’organizzazione aziendale, ma è necessario che le aziende governino il rischio ambientale anche in ottica “esterna”, nei rapporti con i terzi fornitori e sub-fornitori, in particolare quelli che gestiscono rifiuti o servizi ambientali.

In quest’ottica, sarà necessario verificare che fornitori e sub-fornitori rispondano ai requisiti professionali adeguati e svolgano la propria attività in conformità alle normative ambientali, ad esempio adottando idonee procedure di gestione dei rifiuti.

Anche l’inserimento – nei contratti con i terzi – di clausole di salvaguardia 231 consente di disporre di uno strumento utile e funzionale alla prevenzione del rischio di commissione di reati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, specificamente identificato in capo ai soggetti estranei all’azienda (e in rapporto funzionale con la stessa).

La configurazione, in capo al terzo contraente, di un’obbligazione contrattuale (e dei rimedi previsti dall’ordinamento civilistico) in caso di eventuale commissione di fattispecie di reato presupposto della responsabilità disciplinata dal d.lgs. 231/01 o, anche semplicemente, di condotte che comportino un rischio di commissione di tali reati, consente infatti di attuare, anche nei confronti dei soggetti terzi alla società, il sistema disciplinare previsto dall’art. 6 comma 2 lett. e) del d.lgs. 231/01.

3. Conclusioni

Come visto, quindi, il nuovo assetto normativo rappresenta un cambiamento significativo nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e nel panorama dei reati ambientali in Italia, che al contempo deve essere letto come un’occasione importante, per le imprese, per assumere un approccio proattivo e organizzato.

Da un lato, infatti, è chiaro che l’adeguamento della compliance ambientale consente di mitigare il rischio di serie conseguenze sanzionatorie in capo all’Ente, che possono riguardare non solo l’applicazione di sanzioni pecuniarie ma anche – in maniera impattante sulla “vita” stessa dell’azienda – di misure di interdizione, anche in fase cautelare.

Dall’altro, il necessario adeguamento può diventare anche occasione per promuovere una “compliance integrata”, che non si limiti alla sola dimensione della prevenzione del rischio penale ambientale, ma che entri in sinergia con eventuali strumenti di certificazione presenti in azienda.

In questo senso, l’obiettivo cui tendere deve essere un sistema di governance, controllo e cultura aziendale (e rafforzamento reputazionale) allineato alle nuove sfide normative, che richiede un impegno concreto sul piano tecnico ed organizzativo (attraverso l’individuazione di figure aziendali specializzate, e la “modellizzazione” di rischi, procedure e formazione), sul piano della supply chain (con la verifica dei terzi fornitori) e sul piano della governance (attraverso il reporting ed il miglioramento continuo).

In questo modo, l’azienda non solo si pone nella condizione di mitigare il rischio di responsabilità (e sanzioni), ma anche di valorizzare il proprio patrimonio aziendale in chiave di compliance, sostenibilità e affidabilità.

(Legge 147/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2025, n. 233)