Responsabilità amministrativa degli enti

Il catalogo dei reati 231 si arricchisce ancora: introdotti nuovi reati in materia di politica estera e sicurezza dell’UE.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025 n. 211, pubblicato lo scorso 9 gennaio in Gazzetta Ufficiale, ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo il nuovo capo I-bis del titolo I, libro II del codice penale, dedicato ai reati in materia di violazione delle misure sanzionatorie unionali (fornitura vietata di beni/servizi, omissione di congelamento di risorse, condotte elusive); si tratta di nuove fattispecie direttamente confluite anche nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

Lo scorso 21 gennaio è entrato in vigore il D.Lgs. n. 211/2025, che – prevedendo un inedito ed autonomo apparato di tutela penale per le sanzioni europee – ha introdotto nel codice penale nuovi reati in materia di politica estera e sicurezza comune dell’Unione Europea: si tratta in particolare degli artt. 275-bis c.p. (“Violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea”), 275-ter c.p. (“Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione Europea”), 275-quater c.p. (“Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività”).

Il nuovo capo I bis (“Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”) riguarda, oltre alla violazione “diretta” dei divieti relativi ad importazioni ed esportazioni legati a misure restrittive, anche i) le operazioni indirette volte a raggirare tali divieti, ii) la violazione delle condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in deroga, nonché iii) la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa euro-unitaria.
Assumono, dunque, rilevanza penale anche tutti quegli atti “strumentali” – entro alcuni limiti anche nella forma colposa (cfr. art. 275- quinquies) – alla elusione dei divieti, che incidono sull’intera catena gestionale “a monte”, al fine di impedire (o comunque limitare il più possibile) la compromissione dell’effettività delle misure restrittive.

Sul fronte “231”, inoltre, è stato esteso il catalogo dei reati presupposto, con l’introduzione del nuovo art. 25 octies.2 e la modifica dell’art. 10 del decreto relativo alle “sanzioni amministrative pecuniarie“, che prevede un particolare meccanismo di calcolo della sanzione pecuniaria, da calcolare in percentuale del fatturato globale dell’ente rispetto all’esercizio precedente (dall’1 al 5% per alcuni commi dei reati ex artt. 275 bis e 275 quater) e, ove il fatturato non sia determinabile, in base a soglie fisse (da 3 a 40 milioni per i medesimi reati).

La novella si completa, poi, con la previsione di sanzioni interdittive (cfr. art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 211/2025) e la modifica del D.Lgs. n. 24 del 2023 mediante l’inclusione dei reati di nuova introduzione tra quelli soggetti alla disciplina Whistleblowing (art. 7 D.Lgs. n. 211/2025).

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026 del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211)