Responsabilità amministrativa degli enti

Enti e Responsabilità 231: estinzione dell’illecito in caso di cancellazione della società

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha confermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001, configurandosi una situazione assimilabile alla morte dell’imputato. La Corte ha chiarito che, in assenza di una disciplina espressa nel decreto 231, trova applicazione il principio generale secondo cui l’estinzione dell’ente impedisce la prosecuzione del rapporto punitivo, non potendo distinguersi tra cancellazione “fisiologica” e cancellazione “fraudolenta”, preordinata all’elusione delle sanzioni per gli illeciti commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

La sentenza affronta una questione di particolare rilievo sistematico nel diritto “punitivo” degli enti: se la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta nel corso del giudizio, determini l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente da reato contestato all’ente.

Nel caso esaminato, una società era stata ritenuta responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 in relazione a reati presupposto contro la pubblica amministrazione ed era stata condannata a una sanzione pecuniaria. In sede di legittimità, la difesa aveva però depositato documentazione attestante la definitiva cancellazione – nelle more – della società dal registro delle imprese, avvenuta all’esito della liquidazione.

La Corte ha considerato tale motivo di ricorso come preliminare e decisivo rispetto alle altre censure: il nodo interpretativo riguardava infatti il rapporto tra la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’autonomia della responsabilità da reato dell’ente e la possibilità di proseguire o meno il giudizio mantenendo efficaci le sanzioni già irrogate a carico dell’ente ormai estinto.

La Corte ha aderito all’orientamento secondo cui, una volta venuta meno la persona giuridica, all’ente si estendono, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 231/2001, le disposizioni riguardanti l’imputato, con la conseguenza che la cancellazione produce effetti assimilabili alla morte del reo: la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta, pertanto, l’estinzione dell’illecito amministrativo, imponendo di conseguenza l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il punto centrale – secondo la Corte – è che la responsabilità dell’ente, pur autonoma rispetto a quella della persona fisica, non può sopravvivere alla scomparsa del suo centro di imputazione soggettiva e patrimoniale; la decisione, quindi, a fronte della inattuabilità delle sanzioni in caso di cessazione e non trasferibilità delle stesse a soggetti terzi, privilegia una lettura coerente con la funzione concreta delle sanzioni 231, il principio di personalità della responsabilità “penale” e il dato civilistico dell’estinzione della società.

(Cass., Sez. II, sentenza n. 16218 del 5 maggio 2026)