Responsabilità amministrativa degli enti

Distacco transnazionale apparente e impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno: la Cassazione esclude il mero illecito amministrativo e ravvisa la responsabilità penale, anche dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.

In assenza dei requisiti di un distacco transnazionale “genuino” (quali la sussistenza di specifici contratti e il reale svolgimento di attività economica da parte del distaccante), l’utilizzazione presso la sede dell’impresa italiana di personale straniero privo di permesso di soggiorno esorbita dalla dimensione del mero illecito amministrativo ed integra il reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998), fondando altresì la responsabilità amministrativa da reato dell’ente beneficiario della prestazione ex art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 continua a rappresentare un terreno di verifica cruciale per la governance aziendale, soprattutto in relazione a quei reati spia che traggono origine dalla gestione dei rapporti di lavoro e dall’impiego di manodopera. Un chiaro esempio di questa rigorosa impostazione giurisprudenziale emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha confermato la responsabilità di una società per l’illecito amministrativo dipendente dall’impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

La vicenda giudiziaria trae spunto da un accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, il quale aveva permesso di accertare come alcuni cittadini stranieri lavorassero stabilmente all’interno della sede aziendale in assenza di un titolo di soggiorno valido. A fronte della contestazione mossa al legale rappresentante e alla conseguente sanzione a carico della società — sprovvista di modelli di organizzazione e gestione idonei — la difesa aveva tentato di ribaltare il quadro accusatorio sostenendo che non si trattasse di una condotta illecita, bensì di un regolare distacco transnazionale di lavoratori dipendenti da una società estera, nello specifico croata.

La Corte territoriale, prima, e la Suprema Corte, poi, hanno tuttavia smontato integralmente la tesi difensiva. Gli organi giudicanti hanno evidenziato la totale assenza dei presupposti tipici del distacco intracomunitario, riscontrando non solo la mancanza di contratti scritti di appalto e di fatturazioni attendibili, ma anche l’inesistenza di una reale e autonoma operatività d’impresa della società distaccante nello Stato di origine. Le produzioni documentali e le dichiarazioni testimoniali evocate dalla difesa sono state così ritenute inidonee a superare il vaglio critico dei giudici, i quali hanno confermato come l’impiego di manodopera già formata, sebbene irregolare, avesse generato un evidente vantaggio economico e organizzativo per l’ente.

Questa pronuncia offre uno spunto di riflessione di fondamentale importanza: la adozione di un modello organizzativo 231, che sia attuato in modo efficace e rigoroso nella quotidianità operativa, costituisce uno step essenziale per schermare l’ente da responsabilità. La gestione dei flussi di manodopera, la verifica scrupolosa della regolarità dei documenti di soggiorno dei lavoratori e il controllo costante sui contratti di appalto o di fornitura con partner esteri rappresentano passaggi imprescindibili per prevenire contenziosi penali e amministrativi.

(Cass., Sez. I, sentenza n. 27928 del 23 luglio 2026)