Diritto Penale del Lavoro

CdA responsabile per gravi carenze organizzative: e se il Modello 231 “salvasse” anche i vertici?

In una organizzazione societaria complessa, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro gravano su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita. Tuttavia, anche in presenza di deleghe gestorie o di funzioni, i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere ritenuti responsabili quando l’evento dannoso è la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva come politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.

 

 

La sentenza in commento interviene sui confini delle diverse posizioni di garanzia che si articolano in organizzazioni aziendali complesse in caso di infortuni sul lavoro, ed in particolare affronta il tema – sempre più “caldo” nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione – dell’estensione della responsabilità dei soggetti apicali rispetto al dovere di impedire l’evento sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. 

La questione sottoposta alla Corte, infatti, riguardava la “rilevanza, sul giudizio di responsabilità in capo ai membri del consiglio di amministrazione, di deleghe, di gestione o di funzione, nel caso in cui, come accertato dai giudici di merito con motivazione non sindacabile in sede di legittimità (…) l’evento sia risultato della concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto”. 

Nello specifico, è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in capo a tre componenti del Consiglio di Amministrazione di una società pure a fronte dell’adozione di specifiche deleghe di gestione ex art. 2381 c.c. e di funzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008. 

1. Le responsabilità del CdA tra “deleghe gestorie” e “deleghe di funzioni” 

Prima di entrare nel merito delle conclusioni della Corte sui profili di responsabilità del plenum consiliare, appare interessante analizzare la ricostruzione operata dalla sentenza rispetto alle diverse “tipologie” di deleghe che possono essere conferite e alle conseguenti ricadute sul piano delle responsabilità personali. 

Occorre muovere, sottolinea la Corte, dalla verifica del modo di atteggiarsi della delega a seconda che si tratti di “delega gestoria”, contemplata dal diritto societario all’art.2381 c.c. oppure di “delega di funzioni” ai sensi dell’art. 16 D.Lgs n. 81/2008. 

Mentre, in questo ultimo caso, infatti, viene in rilievo la “traslazione” di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, nel caso di delega gestoria assumono rilevanza i criteri di “concentrazione” dei ruoli e delle responsabilità in capo a singoli amministratori all’interno dell’organo consigliare; ciò “determina conseguenze in ordine al contenuto della delega, nonché in ordine alla modulazione dei rapporti tra deleganti e delegati”. 

Nel caso di “delega di funzione”, il delegato diviene “garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante” e il datore di lavoro delegante – mantenendo un preciso dovere di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite – “potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti”. 

Tuttavia, al fine di non incorrere nel rischio di configurare “responsabilità di posizione” del datore di lavoro, in contrasto con la stessa previsione dell’istituto della delega, si è sostenuto in giurisprudenza che “la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato”. 

D’altro canto, sottolinea la Corte, “l’attività di vigilanza richiesta dall’art. 16, comma 3 D.Lgs n. 81/2008 è differente dal dovere di controllo imposto ai membri del consiglio di amministrazione deleganti, stante la concentrazione – in questo ultimo caso – dei poteri in capo ad una figura che è già datore di lavoro”. 

Considerando che in questo caso il delegato è già datore di lavoro (e non è invece responsabile a titolo “derivato”) “ai deleganti si potrà configurare un dovere di verifica sulla base del flusso informativo, dell’assetto organizzativo generale e un vero e proprio onere di intervento anche con riferimento all’adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, id est di situazioni di rischio non adeguatamente governate. In conseguenza della violazione di tali obblighi, i membri del consiglio di amministrazione potranno essere ritenuti responsabili di violazione alla normativa antinfortunistica e degli eventi causalmente collegati”. 

2. Il caso oggetto della decisione: le conclusioni della Corte 

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni cui erano giunti i Giudici di merito rigettando i ricorsi dei tre imputati (il Presidente del CdA e due membri, con deleghe), i quali avevano invece censurato la decisione della Corte di Appello nella parte in cui individuava una “mera responsabilità di posizione”, tenuto conto che in azienda erano invece presenti altri soggetti garanti muniti di specifiche deleghe.  

La Corte ricorda anzitutto come nelle società di capitali gli obblighi a carico del datore di lavoro gravino indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega – validamente conferita – della posizione di garanzia. 

Quando, però, anche a fronte di valide deleghe, l’evento infortunistico risulti essere la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto, residua comunque una responsabilità in capo all’intero CdA. 

Infatti, la delega di funzioni (o la delega gestoria) esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali o del processo produttivo, permane la responsabilità in capo ai vertici aziendale. 

Questo in quanto “il Consiglio di Amministrazione è gravato dall’obbligo inerente la gestione del rischio in quanto titolare del fascio di poteri in grado di incidere su esso perché su esso influente tramite l’adottata politica aziendale”; obbligo che deve essere adempiuto attraverso l’esercizio del dovere di vigilanza. 

Nel caso di specie, la totale assenza di programmazione che aveva determinato la “risalita” della responsabilità all’intero organo gestorio, era stata accertata in relazione alle procedure di controllo della qualità delle lastre prefabbricate prodotte e installate dalla società, una delle quali – a causa di gravissimi errori nelle fasi di produzione ed installazione – aveva travolto ed ucciso un operaio.

Le fasi di controllo della qualità si limitavano – rileva la Corte – ad una verifica di mera conformità formale del prefabbricato alla marcatura “CE”, senza una effettiva valutazione dell’idoneità tecnica nell’ottica della gestione del rischio. 

E questo nonostante fosse in astratto previsto un controllo “bifasico”, da svolgersi prima e dopo la realizzazione del manufatto; controllo che nella prassi veniva in realtà preordinatamente omesso visto che i certificati di conformità erano abitualmente predisposti e controfirmati prima della produzione delle lastre e successivamente apposti sugli stessi in assenza di alcuna effettiva verifica del prodotto rispetto alle specifiche tecniche per evitare il rischio di ribaltamento. 

“Un vizio organizzativo [che quindi] è stato ritenuto tale da investire non solo la produzione dello specifico prefabbricato ribaltatosi, ma l’intero processo produttivo, così da impedire, di fatto, il controllo demandato al caporeparto”: in questo senso è stata ravvisata una chiara “politica aziendale”, cui gli operai erano tenuti a conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla gestione del rischio di ribaltamento. 

3. Il sistema di compliance delle aziende: quali “benefici” per i componenti del CdA? 

Al di là di qualche dubbio di “tenuta” del sistema che una decisione di questo genere può provocare (è davvero onere dell’intero CdA verificare l’operatività dei controlli e delle certificazioni di qualità del prodotto?), è interessante il richiamo – seppur estemporaneo – all’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, che, come noto, disciplina i requisiti, ai fini antinfortunistici, del modello di organizzazione e di gestione adottato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001. 

La sentenza, nel descrivere la ripartizione ed il trasferimento della funzione al delegato, sottolinea infatti come permanga in capo al datore di lavoro delegante una responsabilità correlata all’obbligo di vigilanza, “che si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4 TUSL”. 

In questo senso, è quindi evidente che l’implementazione di un modello efficace e la previsione di valide procedure di controllo sulla sua attuazione non solo consentono all’Ente di andare esente dalla responsabilità amministrativa dipendente dal reato del proprio apicale, ma possono costituire valido strumento anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione per dimostrare l’attuazione di attività di “programmazione” e “procedimentalizzazione” dell’attività produttiva che escludono la configurabilità di quelle macroscopiche carenze organizzative che, pur in presenza di deleghe, sono imputabili all’intero Consiglio di Amministrazione.

Cass., Sez. IV, sentenza 5 novembre 2024, n. 40682