La formalità della cancellazione dal Registro delle Imprese comporta il venir meno della persona giuridica, con l’inevitabile conclusione che le si estendano le disposizioni riguardanti l’imputato, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 231/01 e si generino così gli stessi effetti estintivi della morte del reo.
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema molto discusso negli ultimi anni ed oggetto di orientamenti contrastanti: se la cancellazione della Società dal registro delle imprese esplichi – o meno – effetti simili alla “morte del reo” con estinzione della contestazione ed inapplicabilità delle sanzioni all’Ente.
La più recente posizione della Cassazione aveva negato tali effetti estintivi ed individuato – al momento della cancellazione dell’Ente – un passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, ed il mantenimento in capo a questi ultimi dei rapporti sorti anteriormente allo scioglimento (v. Cass., Sez. II, n. 37655 dell’8 giugno 2023).
Oggi la Corte torna sui suoi passi affermando che la sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese “ai soli effetti penali” – ossia appunto ai soli fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative del Decreto 231 – “determinerebbe l’applicazione di sanzioni inattuabili” e per certi versi inutili poiché rivolte ad un soggetto giuridico inesistente sotto il profilo civilistico.
Inoltre, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall’art. 27 Cost., non residuano spazi per l’eventuale responsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori poiché la sanzione irrogata all’ente non è applicabile a terzi, “atteso anche il rischio che ne rispondano soggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità della persona giuridica”, ovvero che – in sede esecutiva – si producano distorsioni o duplicazioni di sanzioni a carico delle persone fisiche già condannate per il reato presupposto.
Né è possibile, secondo la Cassazione, equiparare la cancellazione alle altre vicende dell’ente in quanto “l’estinzione produce, quale effetto costitutivo, l’irreversibile dissoluzione della società – sotto il profilo sia sostanziale che formale – e non è paragonabile alla trasformazione o fusione dell’ente o alla scissione o cessione dell’azienda”.
La decisione risulta ancora più interessante nella misura in cui non distingue – come invece aveva fatto in passato la giurisprudenza – tra cancellazioni “fisiologiche” dal registro delle imprese (es. a seguito della chiusura del fallimento) da quelle cd. “fraudolente”, ossia predisposte per eludere le sanzioni conseguenti gli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o vantaggio.
Infatti, precisa la Corte, “è proprio la dissoluzione volontaria dell’ente, conseguenza della sua definitiva autoespulsione dal mercato (…) a realizzare, in termini ancor più incisivi, gli obiettivi special-preventivi perseguiti dal d.lgs n. 231 del 2001 con un sistema che compensa, attraverso l’eliminazione dall’universo giuridico degli enti che si sono retti su sistemi illeciti, la mancata applicazione delle sanzioni pecuniarie”.
(Cass., Sez. VI, sentenza 1° luglio 2024, n. 25648 – ud. 13.02.24)