La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di due funzionari provinciali che erano stati condannati, nei due gradi di merito, per i reati di omicidio e lesioni stradali (artt. 589 bis e 590 bis c.p.) e crollo “colposo” di costruzioni (artt. 434, 449 c.p.) in relazione al disastro del cavalcavia di Annone; la sentenza in particolare si sofferma sull’ambito di applicazione della circostanza aggravante dell’omicidio colposo in relazione alla violazione della normativa sulla circolazione stradale, stabilendone l’applicabilità nel caso di “violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada”.
La sentenza della Corte di Cassazione che si annota risulta di particolare interesse non solo perché pone la parola “fine” ad una lunga vicenda giudiziaria nata ormai quasi dieci anni fa (in relazione al crollo, nell’ottobre del 2016, di un cavalcavia che aveva causato la morte e le lesioni di automobilisti in transito nella sottostante carreggiata), ma anche – e soprattutto – perché fornisce importanti indicazioni circa l’ambito di operatività delle fattispecie di lesioni e omicidio stradali di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.
A differenza di quanto aveva sostenuto la Corte di appello, infatti, l’aggravante si applicherebbe non solo in occasione di incidenti stradali causati dalla violazione diretta di norme relative alla effettiva circolazione dei veicoli, ma anche in tutti i casi di violazioni di regole di condotta o norme di cautela poste dall’ordinamento a tutela, genericamente, della sicurezza stradale.
Nel caso di specie, la riqualificazione del fatto – in assenza dell’impugnazione della Procura Generale – non ha portato effetti concreti sulla vicenda giudiziaria (sul punto ormai passata in giudicato sin dalla fine del secondo grado di giudizio), ma ha offerto uno spunto di riflessione rispetto a tutti quei casi in cui violazioni del codice della strada apparentemente anche non gravi comportino (per mera cooperazione colposa) eventi lesivi invece molto seri.
1. Il caso oggetto della sentenza e la qualificazione giuridica della Corte di Appello.
Il caso, purtroppo noto alle cronache giudiziarie, riguardava il crollo di un cavalcavia causato dall’usura del manto stradale dovuto all’ammaloramento di alcune strutture portanti del ponte sul quale transitavano regolarmente automezzi pesanti autorizzati dalla Provincia.
Nonostante, proprio quel giorno – fin dalla mattina – fossero pervenute segnalazioni da automobilisti di passaggio che avevano notato calcinacci “piovere” dalla struttura (con intervento in loco di personale Anas), la mancata chiusura della strada e il passaggio – nel tardo pomeriggio del 28 ottobre 2016 – di un mezzo pesante (indebitamente) autorizzato al trasporto eccezionale dall’ente provinciale, causava il crollo del ponte che investiva alcune automobili di passaggio nella sottostante statale, provocando la morte di un automobilista.
A seguito di un lungo iter processuale (che in secondo grado aveva visto assolto il funzionario di Anas originariamente imputato), i due funzionari provinciali, responsabili per la sicurezza della circolazione stradale sul tratto di strada interessata, sono stati ritenuti colpevoli per non aver immediatamente chiuso la circolazione al traffico dei mezzi pesanti nonostante le segnalazioni, ritenendo al contrario necessario un sopralluogo preliminare dei tecnici, in attesa del quale era poi avvenuto il crollo.
Al di là delle cause dell’evento – correlate all’usura e al continuo passaggio di mezzi di trasporto eccezionale protratto nel tempo indebitamente autorizzato dalla Provincia – la Procura aveva originariamente qualificato i fatti ai sensi dell’art. 589 e 590 c.p. senza contestare la fattispecie più grave relativa violazione della normativa sulla sicurezza stradale.
La scelta non era stata condivisa dal Tribunale di primo grado, che riteneva invece sussistenti i reati di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi o gravissime” in capo ai funzionari provinciali in considerazione della violazione di specifiche prescrizioni del codice della strada in tema di manutenzione stradale causalmente correlate all’evento.
La Corte di Appello, invece, aveva ritenuto corretta la scelta iniziale del Pubblico ministero ed aveva “derubricato” ai sensi degli artt. 590 e 589 c.p. ritenendo che “il generico riferimento all’art. 14 C.d.S. non fosse sufficiente a fondare l’aggravante della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale” ai sensi dell’art. 589 bis c.p.
2. La decisione della Corte.
Sullo specifico punto della qualificazione giudica del fatto, la Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato “in via del tutto incidentale” di non condividere la scelta della Corte di appello che aveva riqualificato i reati ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., dovendosi invece ritenere corretta la qualificazione “aggravata” dalla circolazione stradale attribuita dal primo giudice.
La decisione richiama infatti un principio già in passato affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui ricorre la fattispecie “stradale” tutte le volte in cui l’evento lesivo sia effetto della violazione di un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.
In altri termini, è sufficiente che lo scopo della disciplina violata sia (anche) quello della sicurezza della “circolazione”, termine che – in assenza di indicazioni normative o sistematiche tal senso – non può e non deve essere inteso in senso esclusivamente “dinamico”.
La condotta colposa in violazione delle norme di sicurezza stradale non deve essere necessariamente correlata alla fase della circolazione stradale del veicolo, ma può scaturire dalla violazione di qualsiasi norma finalizzata alla sicurezza stradale.
Nel caso di specie, la norma violata – come anticipato – è indicata all’art. 14 C.d.S. che disciplina i “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, tra cui – “(…) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” – indica la manutenzione ed il mantenimento in efficienza delle strade.
La conclusione, come detto in linea con pregresse decisioni della Corte, potrebbe risultare di particolare impatto in tutti quei casi in cui anche “banali” (quanto diffuse) violazioni del codice della strada (come, ad esempio, il parcheggio al di fuori degli spazi consentiti o in doppia fila) siano causalmente e colposamente correlabili ad incidenti stradali più o meno gravi, per i quali potrebbero di conseguenza profilarsi gravissime conseguenze, con pene che arrivano in caso di incidente mortali – nella fattispecie non aggravate – fino ai sette anni di reclusione.