Il 28 luglio scorso sono state depositate le motivazioni dell’attesa decisione delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, che lo scorso 10 aprile avevano risposto affermativamente alla questione di diritto “se il delitto di epidemia colposa possa essere integrato anche da una condotta omissiva”.
La sentenza – fortemente innovativa rispetto a talune precedenti decisioni della stessa Corte – è destinata a ridefinire i confini delle responsabilità penali per omissioni nella gestione delle emergenze sanitarie pandemiche (e non) da parte di chi sia titolare di una posizione di garanzia o di chi abbia uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento diffusivo.
Si tratta di una decisione “storica”, che segna un nuovo paradigma giuridico in tema di gestione del rischio in relazione a reati colposi che mettano a rischio l’incolumità e la salute pubblica e che potrebbe potenzialmente far “rivivere” -nel prossimo futuro – vicende giudiziarie legate al Covid-19, già archiviate negli anni scorsi; così almeno preannunciano le associazioni di tutela sui maggiori quotidiani online .
La vicenda riguardava – appunto – la diffusione, nelle prime settimane dell’emergenza Covid-19, di un’epidemia sviluppatasi all’interno dell’Ospedale di Alghero tra marzo e aprile 2020, resa possibile dalla mancata attuazione – da parte del delegato alla sicurezza – di misure di prevenzione individuali e collettive necessarie per il contenimento del virus.
1. Il caso oggetto della decisione
L’accusa aveva contestato al delegato per la sicurezza dell’Ospedale di Alghero una condotta omissiva rilevante ai sensi degli artt. 40 comma 2, 438 e 452 c.p. per aver cagionato – per colpa consistita in imprudenza, imperizia e inosservanza dell’art. 77 comma 4 D.Lgs n. 81/08 in materia di d.p.i. – la diffusione del Codiv-19.
Il Tribunale di Sassari aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che il reato di epidemia colposa potesse configurarsi solo nella forma commissiva e non invece in quella omissiva contestata dall’accusa.
Secondo questa impostazione, infatti, la nozione giuridica di epidemia deve essere letta ed interpretata in relazione all’espressione utilizzata dalla norma, che ai sensi dell’art. 438 c.p. prevede che il reato di verifichi (solo) “attraverso la diffusione di germi patogeni”.
Tale locuzione secondo il Tribunale di Sassari (e secondo la – limitata – giurisprudenza di legittimità sul punto) rappresenterebbe una condotta commissiva a forma vincolata (la “diffusione di gemi patogeni”) che necessita di un comportamento “attivo” e non può essere invece integrato dalla mera mancata attuazione di misure di prevenzione, pur se dovute a colpa.
Secondo l’impostazione “tradizionale”, si tratterebbe in altri termini di un illecito cd. “causalmente orientato” caratterizzato, cioè, da un percorso causale “predeterminato” e vincolante, e per questo motivo incompatibile con la clausola di equivalenza di cui all’art. 40 comma 2 c.p. che si riferisce tipicamente a reati a forma libera e che equipara a quella attiva la condotta omissiva tenuta da colui che abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha impugnato la decisione per saltum, sostenendo al contrario che il termine “diffusione di gemi patogeni” rappresenta la modalità necessaria di verificazione dell’epidemia (che non potrebbe nemmeno esistere in assenza di diffusione), ma che nulla aggiunge sulla tipicità della condotta, che quindi sarebbe integrabile anche in forma omissiva.
2. Il contrasto giurisprudenziale in tema di epidemia colposa “omissiva”
La sezione quarta penale della Corte di Cassazione investita del ricorso del Procuratore ha deciso di rimettere la questione di diritto alle Sezioni Unite avendo ravvisato un “potenziale” conflitto in tema di compatibilità del delitto di epidemia colposa con la forma omissiva.
In verità, le decisioni di legittimità che si sono occupate di epidemia colposa omissiva citate dalla sezione rimettente sono soltanto due, ed entrambe ne avevano escluso la configurabilità, descrivendo la norma una condotta commissiva vincolata.
L’ordinanza di rimessione ha invece evocato la possibilità di un’interpretazione più ampia della norma, comprensiva anche della realizzazione del reato di epidemia colposa in forma omissiva, richiamando una sentenza che non si era espressamente pronunciata sul punto, ma che aveva osservato che: “la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione”.
In questo senso, il verbo “diffondere” avrebbe un significato molto ampio che non risulta di per sé ostativo ad una ricostruzione della tipicità aperta anche alla forma omissiva: esso può ricomprendere le forme più diverse, inclusa quella del “lasciare che altri diffonda”.
In quest’ottica, non andrebbe nemmeno trascurato il diverso contesto storico e sociale rispetto a quello esistente nel 1930 al momento dell’entrata in vigore della norma: all’epoca il legislatore aveva necessità di fronteggiare, con lo strumento penale, condotte di chi trovandosi in “possesso” di germi responsabili di un’epidemia ne realizzava la diffusione dolosamente.
Oggi, invece, risulta del tutto centrale il diverso profilo colposo della “gestione del rischio” sanitario, rispetto al quale la locuzione “mediante diffusione di germi patogeni” avrebbe la “fondamentale funzione di descrizione selettiva dell’evento”.
In quest’ottica, ad essere vincolata non sarebbe quindi la condotta, la quale ammetterebbe qualsiasi modalità, anche omissiva, di trasmissione della malattia, bensì il mezzo attraverso il quale si verifica l’evento diffusivo.
3. La decisione delle Sezioni Unite e la gestione del rischio sanitario
Le Sezioni Unite hanno inteso aderire a tale prospettazione, sottolineando anzitutto come la norma si limiti a prevedere come reato il “cagionare” un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Al contrario, non è previsto in alcun modo che la diffusione cagionata all’agente debba essere necessariamente attuata attraverso lo “spargimento” dei germi patogeni: in tal caso, sottolinea la Corte, non solo non si sarebbe potuta configurare la forma omissiva del reato, ma in verità nemmeno quella “colposa”.
Non si può trattare, dunque, di una fattispecie a forma vincolata, a meno di volerne escludere anche la configurabilità “colposa”, invece esplicitamente prevista dal combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p.
La “diffusione”, quindi, non costituisce modalità vincolata della condotta bensì esplicazione-caratterizzazione dell’evento pandemico: diversamente, sottolineano le Sezioni Unite, se il legislatore avesse voluto attribuire rilevanza vincolante alla condotta tipica avrebbe usato l’espressione “chiunque diffonde” invece di “chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione”.
La soluzione è anche perfettamente in linea con “l’attuale, complesso, contesto socio-scientifico-tecnologico”, nel quale “i risvolti dell’epidemia evocano sempre di più i profili di gestione del rischio sanitario e si relazionano a condotte quasi esclusivamente inosservanti e colpose, che con la lettura riduttiva finirebbero per non venire mai sanzionate, a dispetto della formale presenza dell’art. 452 c.p.”.
Una volta ritenuta la configurabilità del reato nella forma omissiva – sottolinea la Corte – sarà sempre poi ovviamente necessario verificare, da un lato, la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento diffusivo in capo all’agente e, dall’altro, la circostanza che l’evento stesso rappresenti proprio la concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava a contenere, nel caso di specie – appunto – la diffusione del virus.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 28 luglio 2025 (ud. 10 aprile 2025), sentenza n. 27515