Reati colposi delle libere professioni

Quando la Compagnia Assicurativa del medico (non) può essere citata come Responsabile Civile nel processo penale.

La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta su una questione di particolare interesse sotto il profilo processuale: se il medico imputato di omicidio colposo possa citare, in via diretta, come responsabile civile nel processo penale, la propria assicurazione professionale a copertura della richiesta risarcitoria della parte civile.

La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta su una questione di particolare interesse sotto il profilo processuale: se il medico imputato di omicidio colposo possa citare – in via diretta – come responsabile civile nel processo penale, la propria assicurazione professionale a copertura della richiesta risarcitoria della parte civile. 

Di regola, tale facoltà è preclusa all’imputato essendo invece riservata in via esclusiva – ai sensi dell’art. 83 c.p.p. – alla parte civile costituita, seppure esistano talune specifiche eccezioni (assicurazione obbligatoria cd. “RC Auto” e assicurazione obbligatoria in materia venatoria), per le quali in passato la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p. (cfr. Corte Cost. n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022). 

In tali casi, infatti, essendo la sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge, la Compagnia assicurativa assume di fatto la veste di “soggetto tenuto per legge a risarcire il danno causato dal reato, in solido con l’imputato”, con la possibilità per quest’ultimo, quindi, di citarla come responsabile civile nel processo penale. 

Nel caso della sentenza in commento, il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. ritenendo che si potesse configurare un’ipotesi del tutto simile a quelle già decise dalla Corte Costituzionale: l’imputato – accusato di aver causato, per colpa, la morte di una paziente – era infatti obbligato per legge a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale con possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice. 

È di diverso avviso, però, La Corte Costituzionale (dichiarando inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo), che ha sottolineato come “diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2 L. 24/2017), il medico cosiddetto “strutturato” non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione (…) imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7 comma 3 L. n. 24/2017)”. 

L’obbligo assicurativo dei medici strutturati, infatti, ha un diverso “oggetto” e si riferisce alla polizza di assicurazione per colpa grave “che garantisca l’efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi”. 

In tema di “azione diretta”, infatti, l’art. 12 L. n. 24/2017 consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti della Compagnia di Assicurazione solo quando questa assicuri la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non invece nei confronti dell’assicuratore del medico “strutturato”, per l’ovvia ragione che la polizza che quest’ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quella di rivalsa, che si collocano a valle dell’esperimento (vittorioso) dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato. 

Corte Cost., Ordinanza 7 novembre 2024 n. 177