La Corte Costituzionale apre alla citazione della compagnia assicurativa quale responsabile civile: una novità rilevante per professionisti, strutture sanitarie e assicurazioni.
Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. “nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10 comma 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato”
Premessa.
La decisione della Corte costituzionale del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 del codice di procedura penale, segna un passaggio cruciale nel rapporto tra processo penale e responsabilità civile collegata a obblighi assicurativi. La questione è sorta nell’ambito di un procedimento per responsabilità sanitaria, settore nel quale la legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”) ha imposto (e impone) coperture assicurative obbligatorie a strutture e professionisti.
Nel giudizio di merito l’imputato – medico “strutturato” di un’azienda unità locale socio-sanitaria – era accusato del delitto di omicidio colposo per aver provocato “per colpa consistente in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida”, la morte di un paziente per shock settico nell’ottobre 2020.
Si erano costituiti in giudizio, quali parti civili, i familiari della vittima e, conseguentemente, il difensore dell’imputato, alla prima udienza dibattimentale, aveva chiesto “la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l’imputato era dipendente”; il Tribunale di Verona – rilevando come “l’art. 83 c.p.p. non consente all’imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione delle ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 200 a cui non è riconducibile il caso di specie” – aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale.
1. Contesto normativo: l’art. 83 c.p.p. e l’impatto della legge 24/2017.
L’art. 83 c.p.p., nella sua versione originaria, attribuiva alla sola parte civile la facoltà di citare il responsabile civile nel processo penale, negando tale potere all’imputato. La ratio storica era quella di evitare che il processo penale si trasformasse in un luogo di complessi accertamenti civilistici a discapito dell’oggetto del giudizio stesso, ossia l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Per diverso tempo, quindi, l’art. 83 c.p.p. non consentiva all’imputato di chiedere la citazione dell’assicuratore quale responsabile civile nel processo penale, nemmeno quando la responsabilità risarcitoria era coperta obbligatoriamente da una polizza. Questa limitazione, ritenuta compatibile con l’impostazione tradizionale del processo penale, ha mostrato crescenti criticità, culminate da ultimo nella questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Verona e nell’intervento della Corte.
In verità, già nel 1998 e nel 2022, la Corte costituzionale si era espressa in ordine alla illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’assicurato imputato di citare nel processo penale l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a motore (cfr. Corte cost. n. 112/1998) e dall’uso delle armi per l’attività venatoria (cfr. Corte cost. n. 159/2022).
I requisiti ravvisati dalla Corte costituzionale per fondare l’illegittimità di cui sopra – secondo il Tribunale di Verona – sarebbero presenti anche in relazione all’assicurazione obbligatoria in ambito sanitario e consisterebbero più precisamente: i) nella obbligatorietà per legge dell’assicurazione; ii) nella possibilità per l’assicurato di attivare l’azione in via diretta contro l’assicuratore; iii) nella sussistenza di “un rapporto interno di garanzie tra danneggiante-imputato e assicuratore- terzo che consente, quindi, di ravvisare una funzione “plurima” della garanzia stessa, a salvaguardia quindi sia del danneggiato parte civile sia del danneggiante imputato”.
La pronuncia del 2025 rappresenta quindi non solo un adeguamento tecnico, ma un vero e proprio “riallineamento sistemico”, volto a ristabilire coerenza, equità e razionalità nel trattamento delle responsabilità civili nel processo penale.
Con l’entrata in vigore della legge n. 24/2017 (pienamente operativa dal 16 marzo 2024 a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 232/2023), infatti, si era introdotto un sistema di responsabilità sanitaria fondato sulla presenza di coperture assicurative obbligatorie: la polizza, da allora, non è più un elemento eventuale, ma una componente strutturale della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività sanitaria.
In questo nuovo assetto, impedire all’imputato — spesso un medico o un operatore sanitario — di chiamare l’assicuratore significa(va) non solo alterare la parità delle armi tra le parti, ma anche esporre l’imputato a richieste risarcitorie senza l’intervento del soggetto obbligato a garantirlo, costringendo così le vittime ad avviare un secondo giudizio civile per ottenere il risarcimento, da cui derivava un’irragionevole disarmonia tra processo penale e processo civile.
2. L’ordinanza del Tribunale di Verona e le motivazioni della Corte costituzionale.
La questione di legittimità, come detto, è stata sollevata dal Tribunale di Verona nel 2025, in un procedimento per responsabilità sanitaria. L’imputato aveva interesse a chiamare in causa la compagnia assicuratrice della struttura, come previsto dagli obblighi assicurativi imposti dalla legge 24/2017, la cui concreta attivazione era però – appunto – preclusa dall’art. 83 c.p.p., che ne impediva espressamente la citazione.
Il giudice rimettente ha rilevato come ciò comportasse una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) ravvisando “un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato ha soggetto all’azione risarcitoria nel processo penale (a cui è precluso, in forza dell’attuale previsione dell’articolo 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece può chiamare in garanzia ai sensi degli articoli 1917 quarto comma c.c. e 106 c.p.c. il medesimo assicuratore) già riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1988 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale”.
Di fronte a questa incongruenza, il Tribunale ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, denunciando l’irragionevolezza e la disparità di trattamento derivanti dal divieto imposto dall’art. 83 c.p.p.
La Corte, nel dichiarare l’incostituzionalità parziale dell’art. 83 c.p.p., ha fondato la propria decisione su tre assi portanti: i) la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); ii) l’incompatibilità con la disciplina della responsabilità sanitaria; iii) il potenziale danno alla tutela del danneggiato e irrazionale moltiplicazione dei giudizi
La Corte ha evidenziato l’ingiustificata disparità tra processo civile e penale: nel primo il danneggiante può chiamare l’assicuratore, nel secondo tale possibilità era preclusa all’imputato; in assenza di motivazioni ragionevoli, la diversità di trattamento risulta quindi incompatibile con il principio di uguaglianza.
La Corte, quindi, nel dichiarare illegittimo l’art. 83 c.p.p. (nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria nei casi di responsabilità civile coperta da assicurazione obbligatoria) non ha certo “introdotto” una disciplina nuova, ma ha consentito di rimuovere un ostacolo normativo che comprometteva la coerenza dell’ordinamento.
3. Osservazioni conclusive.
La pronuncia segna un importante risultato a garanzia del soddisfacimento degli interessi di tutte le parti coinvolte, che deve essere letto in un’ottica per così dire “sistematica”.
La pronuncia della Corte costituzionale, ribadendo principi già affermati nelle sentenze del 1998 e del 2022 in relazione ad altre tipologie di assicurazioni “obbligatorie”, infatti, rimarca e conferma, anche nel settore sanitario, l’importanza della possibilità di attivare “direttamente” la copertura assicurativa da parte del soggetto assicurato, anche nel processo penale.
Tale approdo è del tutto coerente – sottolinea la Corte stessa – con l’obiettivo che la legge n. 24/2017 si prefiggeva prevedendo l’obbligatorietà dell’assicurazione sanitaria in capo alle strutture: “garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l’altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera punto tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicurato solo a valle della propria condanna con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato si tratta dunque di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva”.
La pronuncia apre anche riflessioni più ampie: se il processo penale sia destinato, almeno in alcuni settori, a integrarsi sempre più con le dinamiche risarcitorie, superando la rigida separazione tra ambito penale e civile; in quest’ottica, l’incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p., come dichiarata dalla Corte costituzionale nel 2025, rappresenta un passo decisivo verso un sistema processuale più coerente, più equo e più aderente alle trasformazioni della responsabilità civile “moderna”.
(Corte Costituzionale, Sentenza n. 170 del 25 novembre 2025)