Diritto Penale Tributario

Reato di dichiarazione infedele: il “prestanome” risponde anche a titolo di dolo eventuale

In tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D.Lgs n. 74 del 2000 può essere compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che tali dichiarazioni possano comportare l’evasione delle imposte.

Il caso analizzato dalla sentenza riguardava la condotta di un amministratore unico condannato per il reato di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione infedele”) che, come noto, punisce – al ricorrere delle condizioni “quantitative” previste alle lettere a) e b) del comma 1 – “chiunque, al fine di evadere le imposte indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi inesistenti”.

La previsione, quindi, è pacificamente applicabile solo nel caso di cui ricorra un dolo specifico di evasione: l’azione deve cioè essere consapevolmente diretta ad evadere le imposte.
Nel caso di specie, il ricorrente censurava la decisione della Corte di Appello proprio nella misura in cui aveva invece considerato sufficiente – ai fini della dimostrazione dell’elemento psicologico “qualificato” – il fatto che l’imputato avesse accettato di rivestire, “per amicizia”, la carica di amministratore della società, sottoscrivendo le dichiarazioni per l’anno 2015.

Il ricorrente, che svolgeva funzioni di mero addetto ai corsi di formazione in assenza di qualsiasi tipo di ingerenza nella gestione societaria, non aveva quindi – secondo la Difesa – alcuna consapevolezza circa le irregolarità fiscali poi accertate nel merito e, in assenza di macroscopici “sintomi” o indici dell’illegalità dell’attività, le stesse non potevano essergli addebitate, tenuto anche conto del fatto che le dichiarazioni erano predisposte dal commercialista della società.

In altri termini, il ricorrente aveva agito nell’ambito dell’assetto societario quale mero prestanome del vero “dominus” dell’azienda e, quindi, in assenza di controlli o ingerenza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte, non poteva essere ravvisato in capo allo stesso alcun indizio di consapevole volontà di evasione, non integrabile dalla mera sottoscrizione delle dichiarazioni.

La Corte di Cassazione, pur confermando che l’amministratore di fatto, vero “dominus” della società, fosse un altro soggetto, ha comunque ritenuto che il ricorrente, chiamato a rispondere del reato in relazione alla sua carica di amministratore di diritto, non potesse essere considerato un semplice inconsapevole prestanome.
Secondo la Corte, infatti, una serie di indici sintomatici (tra cui, il fatto che il ricorrente fosse consapevole delle ragioni legate alla sua nomina finalizzata a “schermare” il vero amministratore; la circostanza che l’imputato – pur non esperto di contabilità – conoscesse i meccanismi di funzionamento della realtà imprenditoriale di cui era parte, ed anzi fosse proprio lui a fornire a terzi le prestazioni di formazione per le quali non veniva richiesta e pagata l’IVA in contestazione) facevano ritenere sussistente il dolo specifico, quanto meno nella forma del dolo eventuale: in altri termini, l’imputato avrebbe, nel caso concreto ed in presenza degli indici sopra indicati, accettato il rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione potesse effettivamente comportare l’evasione delle imposte.

(Cass., Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 34191)