La Cassazione ha precisato che, nei reati tributari, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede una valutazione prioritaria dell’integrale pagamento del debito fiscale anche mediante rateizzazione o definizioni agevolate, oltre che dalle situazione economica dell’impresa.
Il caso riguardava gli amministratori di una società condannati per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs n. 74/2000 per aver indicato nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013 e 2014 elementi passivi fittizi relativi ad operazioni oggettive parzialmente inesistenti (sovrafatturazione) emesse da un’associazione sportiva a titolo di sponsorizzazione.
Tra gli altri motivi di ricorso, gli imputati avevano censurato la mancata applicazione da parte della Corte di appello della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. in relazione alla “sopravvenuta condotta riparatoria del pagamento del debito tributario, avvenuto integralmente, con versamento dell’ultima rata in data 29 febbraio 2024 per effetto dell’adesione alla cd. “pace fiscale”.
L’applicabilità dell’istituto della speciale tenuità del fatto ai reati tributari è stata profondamente modificata dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1 lett. c) D.Lgs n. 150/2022 e del D.Lgs n. 84/2024, che ha modificato l’art. 13 D.Lgs n. 74/2000, introducendo il comma 3 ter, il quale prevede che “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis del codice penale, il giudice valuta in modo prevalente uno o più indici di quelli indicati dal medesimo comma, tra cui anche “l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria”.
I Giudici della Cassazione – rilevando come entrambe le sentenze di merito fosse intervenute prima della modifica legislativa del 2024 – hanno ritenuto fondato questo motivo di censura (rinviando per ulteriore giudizio di merito) poiché la sentenza impugnata non aveva considerato, nella propria motivazione, il comportamento successivo al reato, che deve essere “valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo”.
Tutto ciò, sottolinea la Corte, con l’ovvio presupposto che il pagamento o la rateizzazione del debito tributario (certamente rientranti tra le condotte susseguenti al reato che per effetto della novella normativa possono rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p.), non possono di per sé sole rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sulle l’entità dell’offesa arrecata.