Diritto Penale Tributario

Omesso versamento IVA: necessario considerare la concreta difficoltà dell’impresa.

In materia di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dovuto al mancato incasso di fatture emesse non esclude di per sé la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10 ter D.Lgs n. 74 del 2000, poiché l’obbligo del versamento dell’imposta prescinde dall’effettiva riscossione delle somme, tuttavia, deve essere considerata la concreta difficoltà dell’impresa nel far fronte ai versamenti dovuti in presenza di una crisi di liquidità non transitoria causata da inesigibilità dei crediti, come stabilito dal recente D.Lgs n. 87 del 2024, art. 13, comma 3 bis.

La decisione che si segnala appare interessante nella misura in cui – superando un consolidato orientamento giurisprudenziale – costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 13 comma 3 bis D.Lgs n. 74/2000 (introdotto dal D.Lgs . 87 del 14 giugno 2024), che prevede una nuova causa di non punibilità per i reati di cui all’art. 10 bis e 10 ter del medesimo decreto. 

Il caso riguardava un imprenditore che era stato condannato dalla Corte di Appello per aver omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta 2016: i giudici di merito, in particolare, avevano considerato del tutto irrilevanti le argomentazioni dell’imputato circa le ragioni dell’omissione, dovuta – secondo la prospettazione difensiva – all’omesso incasso dell’IVA dichiarata quale conseguenza del mancato pagamento delle fatture emesse dalla società (in parte relative a prestazioni con la P.A per un importo di oltre 570.000 euro di imponibile). 

Secondo l’orientamento dominante, sposato dalla Corte di Appello di Napoli, infatti, “l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza di elemento soggettivo”. 

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, che – pur dando atto del menzionato indirizzo interpretativo – ha ritenuto di dar seguito alla diversa (e sin qui minoritaria) opzione ermeneutica che impone, invece, di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti. 

Infatti, sottolinea la Corte, tale secondo orientamento “trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo”, che con il nuovo comma 3 bis dell’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 sancisce la non punibilità dell’art. 10 ter “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute (…) all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”. 

Sarà ora la Corte di Appello – cui la Cassazione ha rinviato la decisione nel merito – a valutare se, a fronte delle allegazioni difensive, prima ignorate dalla stessa Corte, si possa o meno configurare una responsabilità penale in capo all’imprenditore. 

Cass., Sez. III, sentenza 11 novembre 2024, n. 41238