In tema di reati tributari dichiarativi (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), il profitto del reato costitutivo di un risparmio di spesa si qualifica come “relativo” qualora, al momento della scadenza dell’obbligazione d’imposta, il patrimonio dell’obbligato sia capiente; in tale ipotesi, le somme non versate all’Erario che restano giacenti sui conti correnti societari mantengono un nesso di derivazione diretta dal reato e sono legittimamente assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000).
1. Premessa e inquadramento.
Quando si tratta di contenziosi fiscali e penali, la preoccupazione principale di ogni imprenditore o amministratore è legata alla necessità di garantire continuità e sicurezza del patrimonio aziendale; la recente pronuncia della Corte di Cassazione, depositata il 17 luglio 2026, offre lo spunto per fare chiarezza su un tema tanto “critico” quanto complesso: il sequestro preventivo dei conti correnti bancari finalizzato alla confisca diretta.
Nel caso oggetto della sentenza, la società ricorrente aveva avuto i conti correnti “bloccati” da un consistente sequestro (pari a quasi 11 milioni di euro), che era stato disposto nell’ambito di un procedimento cautelare relativo a contestazioni, mosse agli amministratori, di omessa dichiarazione IVA in relazione agli anni tra il 2013 e il 2018.
La difesa – nel chiedere la restituzione di tali somme – aveva invece sostenuto che la liquidità presente sul conto e sequestrata dall’Autorità Giudiziaria (solo) nel 2023 non avesse nulla a che vedere con le imposte non pagate anni prima: si trattava, infatti, di flussi di cassa nuovi, frutto di vendite e attività commerciali successive alla condotta in contestazione e, dunque, perfettamente lecite (che quindi non potevano essere sottratte alla disponibilità aziendale).
In altri termini, secondo la società, a fronte della descritta soluzione di continuità, era mancata la prova, da parte dell’accusa, della derivazione diretta e materiale delle somme sequestrate nel 2023 rispetto al reato commesso anni addietro; “vincolo” di derivazione indispensabile – come insegnato dalle sezioni unite nella sentenza Massini – ai fini della confisca diretta del profitto.
Anche per il denaro, secondo la ricorrente, sarebbe necessaria una prova rigorosa della derivazione materiale delle somme sequestrate dal reato, raggiungibile esclusivamente attraverso il tracciamento dei flussi finanziari, “vale a dire la ricostruzione documentale e logica dei passaggi attraverso cui il profitto illecito originario sia stato trasformato reimpiegato o comunque identificato nelle somme attinenti al sequestro”.
2. La decisione della Cassazione: il concetto di “risparmio di spesa relativo”.
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso, convalidando l’impianto argomentativo dei giudici cautelari e confermando, di conseguenza, anche il sequestro milionario.
Il nucleo centrale della decisione poggia sulla qualificazione del profitto nei reati tributari dichiarativi quale “risparmio di spesa”.
Tale vantaggio economico – secondo la Cassazione – può essere i) “assoluto”, qualora il patrimonio del contribuente risulti del tutto incapiente alla scadenza dell’obbligazione tributaria (ed il profitto coincida quindi con il mancato aumento della passività patrimoniale); oppure, al contrario, ii) “relativo” in presenza di conti effettivamente capienti al momento della consumazione dell’illecito (dove il risparmio di spesa si traduce nel mancato esborso).
Nel caso di specie, i giudici avevano qualificato il risparmio come relativo, evidenziando che le risorse non versate all’Erario fossero rimaste nella disponibilità dell’ente sin dalla scadenza dell’obbligazione tributaria e, (solo) per la naturale fungibilità del denaro, si fossero inevitabilmente confuse con le giacenze successive.
Così, chiarisce la Corte, “la disponibilità del denaro al momento di consumazione del reato costituisce il punto di partenza da cui si snoda il ragionamento che, valorizzando la fungibilità del denaro, ritiene che la giacenza, al momento del sequestro o della confisca, sul conto corrente del contribuente, delle risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate per il pagamento dell’imposta evasa instaura un rapporto di derivazione fra il reato tributario e i fondi che ne consente l’ablazione o l’imposizione del vincolo a destra prodromico”.
La Corte ha quindi affrontato il tema cruciale dell’onere probatorio, stabilendo che, a fronte della dimostrazione da parte dell’accusa della capienza dei conti al momento (attuale) del vincolo, spetterebbe alla difesa allegare elementi fattuali specifici e rigorosi che dimostrino, al contrario, l’effettiva incapienza dei conti all’epoca della consumazione del reato o la provenienza del tutto estranea e lecita dei flussi sopravvenuti (ciò che consentirebbe – in assenza di derivazione “diretta” – di lasciare indenni i conti dal sequestro).
Non è pertanto sufficiente produrre estratti conto parziali o riferiti a finestre temporali recenti che attestino flussi commerciali successivi: in mancanza di tale allegazione “qualificata”, la presunzione inferenziale che collega la liquidità attuale al risparmio d’imposta illecito mantiene piena validità, legittimando il sequestro finalizzato alla confisca diretta.
3. Spunti operativi per proteggere la liquidità aziendale.
La gestione oculata della liquidità, la rigorosa conservazione della documentazione contabile pregressa e il supporto tempestivo di consulenti specializzati rappresentano gli strumenti essenziali per tutelare la stabilità patrimoniale dell’impresa di fronte a eventuali criticità fiscali e giudiziarie.
Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato, le aziende e i relativi organi di governo sono chiamati ad adottare linee guida preventive mirate.
In primo luogo, in presenza di contenziosi fiscali potenzialmente suscettibili di risvolti penali, risulta indispensabile archiviare e “blindare” tempestivamente i bilanci, i libri mastri, i registri IVA e gli estratti conto riferiti agli anni in cui si colloca la presunta consumazione dell’illecito, al fine di accertare con precisione la reale consistenza e capienza della cassa all’epoca dei fatti.
In secondo luogo, una prudente gestione della tesoreria aziendale impone di evitare la promiscuità tra i conti correnti operativi ordinari e le risorse derivanti da operazioni straordinarie o apporti di capitale, garantendo che ogni afflusso successivo sia accompagnato da una chiara e inequivocabile tracciabilità documentale.
Sul piano processuale, infine, la difesa non può affidarsi – nelle fasi di riesame o di appello avverso i provvedimenti di sequestro – a produzioni documentali generiche o limitate a finestre temporali recenti, ma deve avvalersi di perizie contabili e relazioni tecniche capaci di offrire una ricostruzione analitica e rigorosa “fotografia” dei flussi finanziari sin dall’epoca cui risalgono le condotte in contestazione.