Ai fini del buon esito della messa alla prova nei reati tributari non è indispensabile il pagamento delle imposte evase contestate poiché il programma definito ai fini dell’estinzione del reato rientra nella discrezionalità del Tribunale, il quale deve semplicemente dar conto delle proprie scelte con adeguata motivazione.
Si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di messa alla prova nei reati tributari, secondo la quale l’esito positivo della MAP non deve essere necessariamente subordinato al pagamento delle imposte contestate.
L’imputato – accusato di aver omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016 e 2017 – aveva ottenuto una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità previsti nel programma di messa alla prova al quale era stato ammesso.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello aveva impugnato la sentenza censurando il fatto che il programma di messa alla prova non avesse previsto, in alcuna misura, la restituzione all’erario delle somme evase senza adeguate verifiche sulle condizioni economiche dell’imputato (che aveva sostenuto di non essere nelle condizioni economiche per restituire quanto non versato); circostanza questa ancor più censurabile considerato che nel caso di specie, in caso di condanna, il profitto dell’evasione sarebbe stato addirittura oggetto di confisca.
La Corte ha rigettato il ricorso precisando che ai fini dell’ammissione alla messa alla prova, il Tribunale opera – con un giudizio prognostico – un vaglio discrezionale nel merito circa la rieducazione e il reinserimento sociale dell’imputato e l’adeguatezza del programma di messa alla prova.
La prognosi è quindi affidata al Giudice, il quale, con valutazione discrezionale e motivata, può ritenere sufficiente un percorso di rieducazione e reinserimento sociale anche in assenza di ristoro economico, specie nei casi in cui l’imputato versi in stato di insolvenza conclamata.
Il risarcimento del danno (“ove possibile”) secondo la Corte costituisce una delle finalità cui mira l’esecuzione del programma di messa alla prova, e non invece – come sostenuto dal ricorrente – un presupposto per la sua ammissione: “non risponde [infatti] ad alcuna previsione legislativa il ritenere che in relazione a taluni reati (fra i quali si vorrebbe che fossero quelli tributari) la restituzione, almeno parziale dell’illecito profitto tramite essi conseguito costituisca un presupposto essenziale delle efficacia risocializzante della prova e della prognosi della non recidiva”.
Sul piano pratico, si tratta di un passaggio che ridefinisce l’equilibrio tra funzione repressiva e finalità rieducativa del diritto penale tributario: l’estinzione del reato non dipende più in modo automatico dalla restituzione dell’imposta, ma dalla serietà del programma di trattamento e dal positivo esito del percorso.
(Cass., Sez. III, n. 31846 del 24 settembre 2025)