Affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la sussistenza del necessario elemento soggettivo è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e del fatto che della materialità di tali condotte quello era consapevole.
La decisione che si segnala appare interessante nella misura in cui – nell’annullare la condanna di una Commercialista ritenuta responsabile in concorso con un suo collega per il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater comma 2 D.Lgs. n. 74/2000 – è intervenuta sulle modalità di valutazione dell’elemento soggettivo per poter ravvisare “il dolo di concorso” in capo al Professionista nel reato tributario.
Mentre non vi era dubbio che il collega coimputato avesse materialmente posto in essere la condotta fraudolenta attraverso l’indicazione di un falso credito IVA (in realtà inesistente) ai fini della compensazione del debito tributario, la Professionista era stata accusata di (e poi condannata per) aver concorso nell’ideazione del progetto criminoso.
Le sentenze di merito avevano desunto l’esistenza di un previo accordo criminoso tra i due professionisti dal fatto che l’imputata: i) curava la posizione fiscale del soggetto nel cui interesse era stata presentata la dichiarazione ed era pertanto a conoscenza dei debiti tributari gravanti sullo stesso; ii) aveva assunto la posizione di accollante dei debiti tributari del suo cliente e pertanto aveva un diretto interesse a che tali debiti potessero essere azzerati; iii) aveva lei stessa individuato nel collega coimputato il soggetto al quale affidare l’incarico per risolvere i problemi tributari del proprio cliente.
La Corte di Cassazione al contrario ha ritenuto che tali elementi – di carattere meramente presuntivo – non dimostrino in alcun modo che vi fosse un accordo fraudolento: se è vero infatti che era stata l’imputata a rivolgersi al collega per la risoluzione della controversia tributaria, non è emerso alcun elemento per ritenere che lo strumento volto a conseguire il risultato fosse già stato individuato dalle parti come fraudolento, e non invece frutto di una libera ed autonoma scelta operativa del professionista che aveva successivamente compilato la dichiarazione.
La decisione dà peraltro atto della sussistenza di chiari fattori espressivi della superficialità della Commercialista (che si era di fatto completamente affidata al collega senza svolgere alcun tipo di verifica o riscontro sul suo operato), ribadendo tuttavia che ciò non è sufficiente per ravvisare un dolo di concorso in capo alla Professionista.
Per usare le parole della Corte, “si è di fronte a fattori denotanti negligenza nello svolgimento dell’attività professionale che sebbene siano deponenti per la indubbia colposità della condotta della commercialista non sono però ineludibilmente indicativi dell’esistenza quanto meno della consapevolezza e volontà da parte dell’imputata dell’aver agito per una finalità condivisa con il coimputato”.