Diritto Penale Tributario

Fatture per operazioni inesistenti e (mera) registrazione contabile: i limiti di utilizzabilità del PVC ai fini della prova del reato.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 D.Lgs n. 74/2000, si consuma soltanto al momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti gli elementi passivi fittizi. È pertanto necessario, ai fini della sua configurabilità, l’accertamento della registrazione delle false fatture in contabilità e l’utilizzazione di tali documenti nella dichiarazione d’imposta annuale, risultando penalmente irrilevanti i comportamenti prodromici come la mera acquisizione e registrazione d tali fatture nelle scritture contabili.

La decisione che si segnala riguarda il caso di un imprenditore che era stato accusato (e condannato in entrambi i gradi di giudizio) per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs n. 74/2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).

L’interesse della decisione riguarda due profili: da un lato, il momento consumativo del reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e, dall’altro, l’utilizzabilità del Processo Verbale di Contestazione ai fini della prova della oggettiva falsità delle fatture in contestazione e della loro utilizzazione.

Secondo la prospettazione difensiva non era stato accertato alcun elemento costitutivo del reato di cui all’art. 2 citato, in quanto non era stato provato l’effettivo utilizzo delle fatture oggettivamente inesistenti, che si realizza solo quando il contribuente registri le fatture in contabilità e poi le utilizzi nella dichirazione dei redditi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza fondata, annullando con rinvio la sentenza di appello, e precisando in particolare come il reato di cui all’art. 2 D.Lgs n. 74/2000 “si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento”.

Dal canto suo, la Corte di Appello – nel confermare la responsabilità dell’imputato – aveva cercato di provare l’effettivo utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni dei redditi facendo riferimento al contenuto del PVC redatto dalla Guardia di Finanza nell’ambito della visita fiscale.

Tuttavia, chiarisce la Corte, l’effettivo utilizzo delle fatture non può essere provato con il PVC della GdF (che “rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa e può, quindi essere acquisito ex art. 234 c.p.p.”) se, come nel caso di specie, non sono state rispettate – una volta emersi indizi di reato nel corso della visita fiscale – le garanzie di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p.”.

 

Cass., Sez. III, sentenza n, 5830 del 13 febbraio 2025