Diritto Penale Tributario

Fatture “excel” e “occultamento” di scritture contabili: un recente caso dalla Corte

Le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, stampate e consegnate ai clienti, senza essere salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, non configurano “distruzione” di scritture contabili, bensì “occultamento” delle stesse. Trattandosi di reato permanente, pertanto, la prescrizione decorre dal momento dell’accertamento, ossia da quando termina l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

La sentenza risulta di interesse nella misura in cui si sofferma sulla distinzione tra la condotta di distruzione e quella di occultamento di scritture contabili, entrambe disciplinate dall’art 10 D.Lgs. n. 74/2000, con importanti conseguenze in materia di prescrizione.

L’imputato, accusato di aver emesso fatture e di non averle annotate nel registro IVA vendite (omettendo, quindi, di indicare in dichiarazione i relativi importi), aveva precisato “di non aver salvato i files delle fatture emesse, ma di aver recuperato solo un foglio di calcolo dell’applicazione Excel, recante il modello con il quale creava e stampava di volta in volta la fattura nell’unica copia da consegnare al cliente che gliela richiedeva, per poi chiudere il file che continuava a contenere solo il generico modello iniziale, senza salvare o stampare la copia delle [singole] fatture”.

Secondo la difesa, tale comportamento non poteva configurare un caso di distruzione di documenti contabili, non potendo – in assenza del salvataggio del documento – essere distrutto “ciò che in realtà non esiste”.

I giudici di merito avevano invece ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, ritenendo che quello dell’imputato non potesse considerarsi un comportamento meramente omissivo, “ma positivo e consapevolmente realizzato al fine di far sparire i documenti fiscali e occultarne i relativi ricavi, tanto che lo stesso ricorrente aveva ammesso di non aver poi contabilizzato le fatture e di non averne dichiarato i relativi importi”.

Date queste premesse, precisa la Corte, la definizione giuridica del fatto più corretta in questo caso è quella di occultamento (e non distruzione) di documenti contabili, “posto che [con] il mancato salvataggio informatico della cd. copia madre delle fatture rilasciate ai clienti (…) l’imputato (…) non ha soppresso un documento fiscale, ma (…) ha nascosto la copia della fattura destinata a essere conservata e annotata nel registro iva vendite dell’emittente. Tutto ciò nella prospettiva, concretizzatasi con il mancato inserimento delle fatture nella propria contabilità, di non versare imposte dovute”.

Ne deriva, conclude la Corte, che il reato di occultamento – costituendo un reato permanente – si è protratto sino al momento dell’accertamento fiscale, “dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione”.

(Cass., Sez. III, 6 agosto 2025, n. 28910)