Diritto Penale Tributario

Dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000: i proventi del reato sono “redditi” e vanno dichiarati (se non già sequestrati).

“Ai sensi dell’art. 14 comma 4 L. n. 537 del 1993, nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi devono intendersi ricompresi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca; il sequestro o la confisca escludono la tassazione dei proventi da reati solo se eseguiti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinato, in relazione alla capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. una riduzione del reddito imponibile”.

Il caso è quello della titolare di un’impresa individuale che era stata condannata, in entrambi i gradi di merito, per il reato di cui all’art. 4 D.Lgs n. 74/2000 (“dichiarazione infedele”) in relazione a presunti proventi (oltre cinquecento mila euro) derivanti dal reato di peculato in passato contestato all’imputata (e sul quale era stato raggiunto un accordo in appello con il Pubblico Ministero) che non erano stati indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.

A fronte della condanna, l’imputata aveva proposto diversi motivi di ricorso, legati – alcuni – all’erronea interpretazione della necessità che tali proventi dovessero essere oggetto di obbligo dichiarativo e, altri, di natura per così dire di “principio”, legati invece da un lato al concetto giuridico di post-fatto non punibile e dall’altro alla violazione del brocardo “nemo tenetur se detegere” ossia, in estrema sintesi, al diritto di non auto-incriminazione, tenuto conto della natura sostanzialmente confessoria della dichiarazione di proventi provenienti da un reato per il quale l’imputata era sottoposta ad indagine.

La risposta positiva della Corte di Cassazione circa l’assoggettabilità dei proventi da reato all’obbligo dichiarativo non stupisce, considerando che è la norma tributaria stessa a prevederlo (art. 14 comma 4 L. n. 537 del 1993) ricomprendendo nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1 TUIR anche i proventi derivanti da “fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca”.

E proprio su tale ultimo inciso va focalizzata l’attenzione: la ricorrente aveva infatti evidenziato come i proventi in contestazione fossero stati oggetto di sequestro e confisca e quindi non dovessero essere dichiarati; a nulla rilevando – affermava ancora la ricorrente – il fatto che tali vincoli di indisponibilità fossero intervenuti solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si erano realizzati.

Al contrario, la Corte di Cassazione – aderendo ad un orientamento consolidato – ha affermato che è invece decisamente rilevante il tempus in cui si verifica il sequestro o la confisca poiché “solo se eseguiti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo (…) determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile”.

 

(Cass., Sez. III, sentenza 4 dicembre 2024, n. 44311)