Diritto Penale Tributario

D.Lgs n. 81 del 12 giugno 2025: modificata la soglia di rilevanza penale per l’IVA all’importazione.

Con il D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, entrato in vigore il 13 giugno scorso, è stata innalzata a 100.000 euro la soglia di rilevanza penale per l’IVA all’importazione. Rimane invariata a 10.000 euro per i dazi doganali. Le violazioni possono comportare sanzioni dal 100% al 200% dei diritti evasi, con minimo di 2.000 euro.

Il Capo IV del Decreto correttivo n. 81 del 12 giugno 2025 (in vigore dal 13 giugno 2025) introduce importanti modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario (penale ed amministrativo), intervenendo anche sull’art. 17, sul D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.

Il D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”), in vigore dallo scorso 4 ottobre, aveva armonizzato la legge interna in materia doganale alla disciplina europea; tra le novità più importanti vi era l’inclusione dell’IVA all’importazione tra i cd. “diritti di confine”, con conseguente applicabilità delle regole sanzionatorie doganali anche a questa tipologia di imposta, in caso di violazioni superiori ad euro 10.000 (art. 27 TULD).

Tale previsione aveva destato da subito grande preoccupazione tra gli operatori, considerando che l’IVA all’importazione supera(va) facilmente la soglia dei 10.000 euro, con la conseguenza che la maggior parte delle irregolarità rischia(va) di essere ricondotta nell’alveo delle fattispecie penali.

In risposta alle numerose critiche sollevate dopo l’entrata in vigore della riforma, il decreto correttivo ha, quindi, alzato la soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali a 100.000 euro per l’IVA all’importazione, mantenendo invece, per i dazi doganali, il limite a 10.000 euro, come previsto dalla direttiva PIF.

In tema di circostanze aggravanti, poi, il decreto correttivo ha allineato le aggravanti alle nuove soglie di 10.000 euro per i dazi e 100.000 euro per l’IVA. Più nello specifico, oltre alla multa, è prevista la reclusione da tre a cinque anni se l’ammontare dei diritti dovuti supera i 100 mila euro per i dazi o i 500 mila euro per l’IVA. Si applica, invece, la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati restano compresi tra 50 e 100 mila euro, o se l’IVA all’importazione pretesa rientra tra 200 e 500 mila euro.

Altra modifica significativa introdotta dal decreto correttivo è, poi, il rafforzamento della causa di non punibilità dell’operatore che, in caso di contrabbando punito con la sola multa, può puntare all’estinzione del reato attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, comprese tra il 100 e il 200% degli importi contestati.

Il correttivo valorizza, infine, anche il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta se il pagamento interviene prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un procedimento penale.

D.Lgs n. 81 del 12 giugno 2025 (“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”)