Diritto Penale Tributario

Crediti IRAP inesistenti: si configura il reato di cui all’art. 10 quater D.Lgs n. 74/2000 anche in caso di indebita compensazione di debiti contributivi e previdenziali

“La compensazione di cui al reato ex art. 10-quater D.Lgs n. 10 marzo 2000 n. 74 ricomprende sia quella riguardante crediti e debiti di natura omogenea, sia quella concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa” 

La decisione riguarda il caso di un contribuente che aveva, secondo i giudici di merito, indebitamente compensato debiti relativi a contributi previdenziali con crediti IRAP in realtà inesistenti. 

La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’art. 10 quater non potesse essere integrato nel caso di specie in quanto la “norma punirebbe l’utilizzo di crediti inesistenti per compensare le imposte, potendosi configurare solo il caso di cd. “compensazione verticale” di crediti e debiti riferiti a imposte di uguale natura”. 

Infatti, i debiti previdenziali non sarebbero, secondo questa prospettazione, delle somme dovute a titolo di “imposta”: ciò sarebbe confermato da quella parte di giurisprudenza che aveva stabilito che “il reato di indebita compensazione può attenere solo a somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (sez. 1, n. 308042 del 10 maggio 2019), sicché in ogni caso non può tenersi conto delle compensazioni relativi ai debiti per oneri contributivi”. 

La Corte di Cassazione ha rigettato tale interpretazione, chiarendo che la sentenza appena richiamata è rimasta del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale: al contrario, è ormai consolidato l’orientamento in base al quale l’art. 10 quater D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 D.Lgs n. 241/1997, si configura sia in caso di cd. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di cd. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di nauta omogenea. 

La ratio della norma incriminatrice risiederebbe, infatti, nella necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante il ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, che avviene con la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l’inesistenza del credito.  

Secondo la Cassazione è infatti evidente che, in questa prospettiva, l’indebito risparmio di imposta che la norma incriminatrice tende a colpire non può̀ essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell’IVA, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta. 

Cass., Sez. III, sentenza n. 3374 del 28 gennaio 2025