Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in Bitcoin aventi finalità speculative o di investimento erano fiscalmente imponibili anche anteriormente all’introduzione dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, in quanto già riconducibili alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR. Ne consegue che l’art. 1, comma 127, della Legge n. 197/2022 ha natura transitoria e ricognitiva e non introduce retroattivamente un nuovo obbligo impositivo, con esclusione di qualsiasi violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole in relazione al delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di un contribuente indagato per il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, in relazione all’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, delle plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative in bitcoin.
La difesa – al contrario – sosteneva che, all’epoca dei fatti, mancasse una specifica disposizione che assoggettasse a imposizione fiscale le plusvalenze derivanti da cripto-attività e che la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 non potesse essere applicata retroattivamente senza violare i principi di legalità e di irretroattività della legge penale.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, escludendo che l’introduzione dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR abbia creato un nuovo presupposto impositivo: secondo i giudici di legittimità, già prima della riforma del 2022, le plusvalenze derivanti dall’impiego di bitcoin con finalità speculative o di investimento erano riconducibili alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR.
Tale conclusione trova conferma anche nell’orientamento già consolidato della giurisprudenza, che aveva ricondotto le criptovalute, quando utilizzate quali strumenti di investimento, nell’ambito degli strumenti o prodotti finanziari.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha quindi attribuito all’art. 1, comma 127, della legge n. 197/2022 natura meramente transitoria e ricognitiva, volta a disciplinare il passaggio alla nuova formulazione dell’art. 67 TUIR e a precisare il regime fiscale delle cripto-attività, senza introdurre retroattivamente un obbligo tributario prima inesistente.
La disposizione, pertanto, non determina alcuna applicazione in malam partem della legge penale, né contrasta con gli artt. 3 e 25 Cost. o con l’art. 2 c.p., poiché l’obbligo dichiarativo era già desumibile dall’ordinamento vigente.
In definitiva, dunque, la decisione assume particolare rilievo in materia di diritto penale tributario, poiché afferma il principio secondo cui l’omessa dichiarazione delle plusvalenze derivanti da operazioni speculative in bitcoin può integrare il delitto di dichiarazione infedele anche con riferimento ai periodi d’imposta anteriori alla legge di bilancio 2023, non essendo quest’ultima fonte di un nuovo obbligo fiscale, ma espressione di una disciplina espressamente ricognitiva e di coordinamento del regime già applicabile.
(Cass., Sez. III, sentenza 5 giugno 2026, n. 20740)