“Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualità, nonché li dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato”.
La decisione riguarda la vicenda del legale rappresentante di una società, condannato – in primo e secondo grado – per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs n. 74/2000 per aver utilizzato fatture relative a un contratto di appalto in realtà solo apparente ed utilizzato come semplice “schermo” per occultare una somministrazione di manodopera irregolare.
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso sull’elemento soggettivo, ha ribadito principi importanti rispetto alla configurabilità del reato tributario in fattispecie simili a quelle oggetto della decisione: l’uso di fatture riferibili a contratti di appalto “fittizi” può certamente integrare – sotto il profilo “oggettivo” – il reato di dichiarazione fraudolenta, ma rimane indispensabile indagare (e soprattutto motivare in concreto) anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
In altri termini, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2 D.Lgs n. 74/2000 è necessario ma non sufficiente che le fatture attestino operazioni prive di reale oggetto; pacificamente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che tale fattispecie richiede il dolo generico rispetto alla consapevole indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, ma anche il dolo specifico di evasione quale “finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato”.
Nel caso di specie, la Corte di Appello – pur a fronte di specifico motivo di impugnazione – non aveva considerato che, al di là del possibile fine “evasivo”, l’illegittima somministrazione di manodopera poteva effettivamente consentire di perseguire ulteriori effetti distorsivi, quali ad esempio il venir meno degli obblighi contributi e l’elusione degli obblighi contrattuali in capo al datore di lavoro.
Diviene dunque essenziale, in un simile scenario, approfondire le finalità concrete dell’illecita somministrazione per verificare la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma: per tale ragione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza rinviando alla Corte di Appello per una nuova decisione sul punto.