Con l’informazione provvisoria pubblicata in data 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite intervengono su uno dei nodi più controversi del contenzioso penale in materia di Superbonus 110%, fornendo indicazioni destinate ad avere un impatto immediato sulla qualificazione giuridica delle frodi legate ai crediti d’imposta.
La questione sottoposta al Supremo Collegio riguardava l’inquadramento della condotta consistente nella creazione di crediti fiscali fittizi mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, accompagnata dall’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione.
Il dubbio interpretativo si concentrava sull’alternativa tra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis c.p.), nonché sulla configurabilità del reato in forma consumata o tentata.
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto optando per la qualificazione più grave: la condotta integra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato. La creazione artificiosa del credito, infatti, non si esaurisce in una indebita percezione “passiva”, ma si inserisce in un meccanismo fraudolento caratterizzato da artifici e raggiri idonei a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, realizzando così il paradigma tipico della truffa.
Di particolare rilievo è anche il secondo principio affermato: il reato deve ritenersi consumato e non meramente tentato. La Suprema Corte valorizza, in tal senso, la concreta messa in circolazione del credito fittizio attraverso i meccanismi dello sconto in fattura o della cessione, ritenendo che ciò realizzi già un’effettiva lesione del patrimonio pubblico, a prescindere dall’eventuale successiva monetizzazione integrale del credito.
L’indicazione è destinata a incidere profondamente sulla prassi applicativa. Da un lato, viene ridimensionato l’ambito dell’art. 316-ter c.p., confinato alle ipotesi prive di connotati fraudolenti; dall’altro, si consolida un approccio sostanzialistico che anticipa la soglia della consumazione al momento della creazione e circolazione del credito inesistente.
Sul piano operativo, la soluzione adottata amplia significativamente il perimetro della responsabilità penale, con ricadute anche in termini sanzionatori e cautelari. In particolare, la qualificazione in termini di truffa aggravata comporta l’applicazione di un regime più severo e rafforza gli strumenti di aggressione patrimoniale, in un settore – quello dei bonus edilizi – caratterizzato da fenomeni fraudolenti talvolta diffusi e strutturati.
In attesa del deposito delle motivazioni, l’informazione provvisoria offre già un orientamento chiaro: nelle frodi da Superbonus, la creazione e circolazione di crediti fittizi non rappresenta un mero illecito percettivo, ma integra una vera e propria truffa consumata ai danni dello Stato.