Il reato di cui all’art. 517 c.p. non è configurabile, per insussistenza dell’elemento oggettivo della “messa in circolazione”, nel caso di merce proveniente da Stato estero, destinata ad altro Stato estero, mai uscita dalla sfera della disponibilità del detentore, non destinata al mercato interno e nemmeno presentata (o destinata ad essere presentata) alla dogana.
La legale rappresentante di una società turca era stata tratta a giudizio con l’accusa di aver messo in circolazione prodotti industriali (597.000 accendini con marchio I-Lighter) recanti segni distintivi ingannevoli rispetto alla provenienza / origine della merce.
I prodotti, giunti dalla Turchia, in transito per il porto di Trieste, e destinati all’esportazione in Gran Bretagna, erano stati vincolati dalla Guardia di Finanza e dall’agenzia delle dogane per alcuni controlli: si era appurato trattarsi di accendini non originali.
Il Tribunale, tuttavia, aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 517 c.p. per insussistenza oggettiva del fatto poiché si era accertato che la merce era scortata da documento doganale T1 e non era oggetto di sdoganamento: in questo senso, non poteva ritenersi che gli accendini contraffatti avessero fatto giuridicamente ingresso nel territorio italiano.
La decisione è frutto dell’applicazione di un orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione secondo il quale “il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all’immissione in consumo o alla libera pratica”.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo alla Corte di superare il principio applicato dal Tribunale: l’art. 517 c.p. – riferendosi anche alla condotta di “mette(re) comunque in circolazione” – andrebbe esteso a tutte quelle condotte che non necessariamente si risolvono nella commercializzazione del prodotto in Italia.
La Corte ha rigettato l’impostazione affermando come l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice sia l’ordine economico nazionale: l’elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ricomprende quindi “qualsiasi attività con cui si miri a far uscire dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore la merce, compreso l’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o circolazione della merce”.
È necessario, dunque, che si verifichi un’operazione di movimentazione della merce alla dogana, tra cui anche la mera presentazione per lo sdoganamento, che costituisce anticipazione della condotta di “messa in circolazione”.
Va invece escluso il mero transito poiché difetta ex ante del requisito della circolarizzazione della merce nel territorio dello stato italiano: diversamente, si avrebbe un ‘inammissibile estensione del precetto a fatti non tipizzati e nemmeno offensivi – anche in termini di pericolo – dell’ordine economico nazionale.
(Cass., Sez. III, sentenza n. 20191 del 30 maggio 2025)