Diritto penale dell'economia

Bancarotta “impropria” per operazioni dolose: l’istanza di “rateizzazione” del debito tributario non è sufficiente ad escludere il reato.

Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. La dolosa e protratta inosservanza delle obbligazioni fiscali e previdenziali e l’insostenibilità del debito prodotto da tale inadempimento rende evidente il carattere anomalo o inadeguato dell’operazione economica intrapresa, rilevandosi l’istanza di rateizzazione una modalità di manipolazione e di alterazione dello strumento giuridico lecito.

La presentazione di un’istanza di rateizzazione di ingenti debiti tributari e previdenziali via via accumulati da un’impresa, poi dichiarata fallita, può assumere rilevanza “scriminate” rispetto alla contestazione di bancarotta impropria per operazioni dolose? Questa la domanda a cui di fatto la Corte di Cassazione risponde in senso negativo con la sentenza annotata.

Al di là del tema “tecnico” della contestazione, che può ricorrere ogni qualvolta il dissesto societario sia causato da abusi nell’esercizio della carica da parte dell’amministratore, che esprimano condotte “intrinsecamente” pericolose per la vita e la “salute” della Società, è assodato in giurisprudenza che sussista un ”obbligo di fedeltà” in capo all’amministratore nei confronti della Società.

Questo obbligo viene in qualche modo violato ogni qualvolta si produca un impoverimento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa mediante atti “dolosi”, anche omissivi, come il caso della “violazione deliberata, sistematica e protratta nel tempo dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali con prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società”.

È sufficiente, poi, la mera volontarietà dell’”operazione infedele” e la prevedibilità del dissesto come sua conseguenza, ma non anche il dolo specifico della causazione del fallimento: sull’interpretazione di tale elemento si gioca, nel caso di specie, il confine del giudizio di responsabilità.

La Corte di appello aveva, infatti, riformato la sentenza di condanna di primo grado, sostenendo che proprio la richiesta di dilazione e rateizzazione del debito erariale da parte dell’amministratore consentisse di escludere il dolo poiché il ricorso a tale strumento giuridico, lecito e previsto dall’ordinamento rappresenterebbe “un modo per far fronte alla crisi di liquidità registrata dalla società, tale da escludere l’intento fraudolento”.

Di avviso opposto la Corte di Cassazione: il sistematico inadempimento fiscale rappresenta una precisa “scelta gestionale” dell’imputato, che ha scelto “di far gravare solo sull’erario le conseguenze delle proprie scelte imprenditoriali”. In quest’ottica la presentazione di un’istanza di rateizzazione al fisco costituiva – secondo la Corte – “un escamotage per proseguire l’attività economica, continuando a generare passività”.

(Cass., Sez. V, sentenza del 25 marzo 2025 n. 11740)