La condotta relativa al “porre in commercio” di cui all’art. 516 c.p. si riferisce ad attività che non implicano il diretto contatto con i consumatori, perché è specificamente prevista in alternativa a quella di “porre in vendita”; ne deriva che l’atto di commercio include tutti gli atti di intermediazione nella circolazione dei beni compiuti nell’esercizio di un’attività in modo professionale.
La sentenza che si segnala appare interessante nella misura in cui precisa l’ambito di applicazione dell’art. 516 c.p. (“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”), estendendo i suoi confini oltre i meri atti di vendita della merce al pubblico; il caso riguardava il sequestro di diverse tonnellate di carne in cattivo stato di conservazione, con successiva condanna – tra gli altri – degli apicali della società di logistica che si occupava dello stoccaggio temporaneo, del trasporto e della distribuzione di carni fresche per conto di altre aziende.
La difesa aveva evidenziato che le attività di cui era responsabile la società di logistica nulla avevano a che vedere con la messa in vendita della merce: da un lato, le carni in questione non erano mai entrate in contatto con possibili acquirenti, e dall’altro mancava in ogni caso il requisito della consapevole “presentazione” della merce (avariata) come genuina.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la messa in commercio costituisce una procedura complessa, che si svolge attraverso una complessa catena di distribuzione che ha la funzione di garantire il corretto trasferimento dei beni dal produttore al consumatore.
Secondo la Corte, quindi, il profilo decisivo riguarda il significato della locuzione “chiunque pone in vendita o altrimenti in commercio” di cui all’art. 516 c.p.: come anche confermato dal codice del commercio del 1882, in vigore all’epoca dell’elaborazione della norma di cui trattasi, “la condotta di porre in commercio attiene a qualunque attività sia di emissione delle sostanze alimentari non genuine nel circuito della distribuzione sia di gestione delle stesse all’interno di questo circuito e a tale fine appunto la condotta di porre in commercio si riferisce ad attività che non implica il diretto contatto con i consumatori e che infatti è prevista in alternativa a quella di porre in vendita dall’articolo 516 c.p.”
La “commercializzazione” che configura il reato di cui all’articolo 516 c.p. coincide, dunque, con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, anche solo attraverso l’attività di immissione delle sostanze alimentari non genuine nel circuito della distribuzione, a prescindere dal contatto diretto con il consumatore finale.