Diritto penale delle nuove tecnologie

Piattaforme pirata: concorre nell’accesso abusivo e nella truffa anche chi si limiti a “rivendere” codici precedentemente acquistati da terzi

Con la sentenza n. 10451 del 18 marzo 2026, la Cassazione affronta il tema della responsabilità penale nella filiera della pirateria audiovisiva, chiarendo quando la mera rivendita di codici di accesso illegali integri concorso nei più gravi reati informatici.

Il caso riguarda un imputato condannato per accesso abusivo a sistema informatico, truffa informatica e violazioni del diritto d’autore, per aver acquistato e rivenduto codici di accesso a piattaforme IPTV pirata. La difesa sosteneva la riconducibilità della condotta alla più lieve fattispecie di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.), evidenziando il ruolo marginale dell’imputato, limitato alla rivendita a un numero ristretto di utenti e privo di incidenza sull’organizzazione complessiva.

La Suprema Corte ha respinto tale impostazione, valorizzando la ricostruzione unitaria della condotta operata dai giudici di merito. In particolare, viene ribadito che non è consentito isolare artificiosamente una singola fase dell’attività illecita – nella specie, la commercializzazione dei codici – quando essa si inserisca consapevolmente in un più ampio disegno criminoso.

Secondo la Cassazione, la rivendita delle credenziali di accesso rappresenta, infatti, il segmento finale di un sistema organizzato che comprende l’accesso abusivo ai sistemi delle piattaforme televisive e la successiva diffusione illecita dei contenuti protetti. In tale contesto, assume rilievo decisivo la consapevolezza del rivenditore circa l’origine illecita dei codici e il suo inserimento funzionale nella catena operativa della frode.

Ne deriva il riconoscimento del concorso nei reati di accesso abusivo a sistema informatico e truffa informatica, nonché nella violazione del diritto d’autore, escludendosi la possibilità di ricondurre la condotta alla sola fattispecie residuale di cui all’art. 615-quater c.p. Quest’ultima, infatti, presuppone una condotta isolata di detenzione o diffusione di codici, mentre nel caso di specie l’attività del ricorrente si inseriva stabilmente in un meccanismo fraudolento più ampio e strutturato.

Ai fini del concorso di persone nel reato, infatti, non è necessario che il contributo del correo sia indispensabile o centrale: è sufficiente che esso sia consapevolmente diretto a rafforzare o agevolare l’altrui condotta illecita, inserendosi in un programma criminoso condiviso.

Sul piano operativo, la decisione assume particolare rilievo perché amplia l’area della responsabilità penale lungo tutta la filiera della pirateria digitale. Non solo gli autori degli accessi abusivi, ma anche i soggetti che si occupano della distribuzione finale degli strumenti di fruizione illegale possono rispondere, a titolo di concorso, dei reati più gravi, laddove emerga la consapevolezza del contesto illecito e la funzionalità della loro condotta rispetto al risultato complessivo.

In definitiva, la Cassazione conferma un approccio sostanzialistico: ciò che rileva non è la frammentazione formale delle condotte, ma il loro inserimento in un’unica operazione fraudolenta, orientata a eludere i sistemi di accesso a pagamento e a trarre profitto dalla diffusione abusiva di contenuti protetti.

(Cass., Sez. II, del 18 marzo 2026, n. 10451)