Con il D.Lgs. n. 160 del 9 settembre 2026 – in vigore dal 30 settembre – il Legislatore italiano ha introdotto importanti novità sul fronte penale in materia di I.A., disciplinando le responsabilità connesse all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale ed introducendo: i) il nuovo reato di omessa adozione delle misure di sicurezza per i sistemi di I.A. (art. 437-bis c.p.), ii) modifiche alla disciplina della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 con l’introduzione del nuovo reato presupposto 25-vicies, nonché iii) nuove disposizioni sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nel procedimento penale.
1. Premessa: l’impatto della nuova norma sul fronte “penale”.
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 segna uno snodo importante in materia di risvolti penali dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale: con questo provvedimento, in esecuzione alle specifiche deleghe normative, il legislatore ha infatti definitivamente “spostato” la gestione dell’I.A. dalla sfera della mera innovazione tecnologica a quella del rischio penale e della compliance aziendale.
Fino a questo momento, infatti, l’adozione di algoritmi, modelli predittivi e intelligenze generative veniva trattata prevalentemente a livello informatico o procedurale: con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la mancanza di presidi di controllo algoritmico o la loro errata implementazione possono esporre direttamente il management aziendale e la società a contestazioni di natura penale.
La principale novità del decreto risiede infatti nell’introduzione, ai sensi dell’art. 12, del nuovo articolo 437-bis c.p., rubricato “omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”: la norma mira a tutelare la sicurezza pubblica, l’incolumità individuale e le infrastrutture critiche rispetto ai pericoli derivanti dall’impiego incontrollato dell’I.A.
Sebbene il perimetro “soggettivo” della nuova norma incriminatrice sia variegato e riguardi, in primo luogo, gli sviluppatori e i fornitori (cd. provider) di sistemi di A.I. ad alto rischio (che immettano sul mercato, sviluppino o mettano in servizio sistemi di IA omettendo di adottare le misure tecniche di sicurezza prescritte dalla legge), profili di responsabilità penale sono potenzialmente configurabili anche in capo alle aziende che di tali servizi facciano semplicemente uso.
Sul fronte delle aziende utilizzatrici (cd. deployer) e degli utilizzatori professionali, infatti, la norma – al comma quarto – punisce (con la reclusione da uno a cinque anni o da due a otto anni nel caso di pericolo per la sicurezza dello Stato) chi ometta intenzionalmente l’adozione di adeguate misure di “sorveglianza umana”; in particolare, se dall’assenza di controllo umano deriva un pericolo concreto per l’incolumità pubblica o individuale, la responsabilità penale può colpire direttamente i soggetti preposti al processo aziendale.
Anche sul fronte processuale penale si registrano novità di rilievo: il D.Lgs. n. 160 del 2026 introduce regole precise sull’acquisizione e sull’impiego degli strumenti algoritmici nel processo, dettando garanzie precise per l’uso dell’identificazione biometrica e del riconoscimento facciale (cfr. art. 359-ter c.p.p.) e stabilendo il principio di inutilizzabilità per le prove raccolte in violazione delle tutele fondamentali dell’A.I. Act. (art. 13 comma 8 D.lgs n. 160/2026).
2. L’impatto sulla responsabilità amministrativa degli Enti: il nuovo articolo 25-vicies del D.Lgs. 231/2001.
Altro importante punto di ricaduta per le aziende ed, in generale, per i professionisti della compliance è rappresentato dall’(ennesima) estensione della responsabilità da reato degli enti: il decreto inserisce nel testo del D.Lgs. n. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-vicies, rubricato espressamente “reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.
Due le fattispecie che fanno ingresso nel novero dei reati-presupposto 231: il nuovo art. 437-bis c.p. e l’art. 612 quater c.p. (“illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, introdotto con la L. 132/2025); qualora uno di questi reati sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto, la società ne risponde direttamente con il proprio patrimonio e con sanzioni (anche interdittive) rilevanti sull’operatività commerciale (cfr. art. 15 D.Lgs n. 160/2026).
Il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio commisurato al potenziale lesivo della tecnologia algoritmica: sul piano delle sanzioni pecuniarie, per la violazione dell’articolo 437-bis c.p. la sanzione pecuniaria per l’ente varia da seicento a mille quote, mentre per il reato di cui all’articolo 612-quater c.p. varia da duecento a settecento quote.
Ancor più incisive sono le sanzioni interdittive applicabili alla nuova fattispecie: l’azienda ritenuta responsabile rischia infatti – ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. b), c), d) ed e) del D.lgs n. 231/2001 – la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione o la revoca da finanziamenti o agevolazioni pubbliche e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Alla luce di quanto detto, per evitare la contestazione di una “colpa di organizzazione”, le imprese non possono più limitarsi a prevedere generiche direttive o protocolli informatici: è anzitutto necessaria un’attenta mappatura dei processi a rischio, nei quali, cioè, l’uso di algoritmi richieda un presidio costante da parte di un “supervisore umano” nelle decisioni assunte dal software.
Casi specifici possono riguardare, a mero titolo esemplificativo, i) processi di selezione del personale che siano totalmente affidati dall’I.A, oppure, analogamente, ii) l’impiego di moduli di I.A. nei sistemi di manutenzione predittiva di macchinari complessi o nella robotica avanzata (tali da esporre la società a gravi rischi laddove un malfunzionamento non supervisionato provochi pericoli alla sicurezza sul lavoro), iii) il settore finanziario e della valutazione del rischio, dove l’affidamento ad algoritmi di I.A. per la concessione di crediti, garanzie o valutazioni economico-patrimoniali in assenza di meccanismi di validazione umana costituisce una chiara area di vulnerabilità organizzativa.
3. Conclusione: strategia di compliance e adeguamenti operativi.
Ad unire il piano sostanziale e quello processuale per arrivare poi alla responsabilità amministrative dell’Ente, è – nell’ottica del Legislatore – un chiaro principio di fondo del sistema: l’algoritmo non può mai sostituire il giudizio umano, né sfuggire al suo controllo.
Così, come sul piano penale e della responsabilità 231 l’assenza di sorveglianza (human oversight) trasforma la tecnologia in una potenziale fonte di responsabilità diretta, sul piano processuale la decisione della “macchina” non può mai costituire, da sola, una prova di colpevolezza, né un automatismo decisorio.
L’ordinamento impone, in definitiva, una regola di sistema unitaria: la centralità, la responsabilità e il vaglio critico dell’essere umano devono rimanere il presupposto insostituibile tanto nella gestione del rischio d’impresa, quanto nell’accertamento della verità in sede giudiziaria.
La risposta al nuovo quadro sanzionatorio introdotto D.lgs. n. 160 del 2026 richiede, dunque, un passaggio tempestivo da una conformità “teorica” ad un piano di governance dell’I.A. pienamente operativo: le imprese devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento l’esistenza di presidi preventivi e di controlli informativi certi.
Tale percorso si articola attraverso alcune fasi essenziali che devono coinvolgere in modo sinergico le aziende e i consulenti legali.
In primo luogo, deve essere predisposto e costantemente aggiornato un registro completo dei sistemi di intelligenza artificiale in uso, inclusi i software forniti da terzi: attraverso questo censimento è possibile identificare gli algoritmi e classificarli in base alle categorie di rischio previste dalla normativa europea.
In secondo luogo, per prevenire il reato di “omessa sorveglianza”, è necessario prevedere presidi sotto il profilo “organizzativo” che definiscano: i) la necessità di porre l’uomo al centro del processo decisionale, individuando e designando formalmente gli operatori responsabili della supervisione dei diversi processi critici, ii) l’introduzione di istruzioni operative chiare che indichino quando l’operatore umano “responsabile” debba verificare l’input dell’algoritmo, con quale frequenza e con quali poteri di veto o correzione diretta; iii) un sistema aziendale di tracciamento di tutti gli interventi umani effettuati sulle decisioni automatizzate.
Parallelamente, l’integrazione del Modello Organizzativo 231 rappresenta il perno della tutela della società attraverso la revisione della Parte Speciale del modello con l’introduzione del nuovo art. 25-vicies, contenente il riepilogo ed una sintesi delle condotte vietate, dei protocolli preventivi e l’integrazione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, adeguando al contempo il Codice Etico ai principi di accuratezza, trasparenza e uso responsabile delle nuove tecnologie.
Un ulteriore elemento cruciale riguarda, infine, il processo di verifica della filiera di fornitura dei sistemi di I.A: le aziende utilizzano prevalentemente soluzioni acquistate da fornitori esterni e, pertanto, il rischio penale derivante dall’omessa sicurezza / omessa verifica potrebbe riflettersi sull’utilizzatore finale.
È quindi indispensabile rivedere i contratti di fornitura software, introducendo “clausole 231”, garanzie espresse e manleve contrattuali in ordine alla conformità del software e imponendo al fornitore il rilascio periodico di aggiornamenti di sicurezza e documentazione sulla robustezza dei modelli.