È lecito l’impiego di una telecamera nascosta, non segnalata da cartelli e installata senza il consenso dei sindacati o dell’Ispettorato, se rivolta a controllare uno specifico dipendente nei confronti del quale ci siano già dei validi sospetti di comportamenti illeciti. Si ritengono, quindi, utilizzabili, sia nel processo civile che in quello penale in cui è imputato il dipendente, le registrazioni video realizzate a sua insaputa sul luogo di lavoro per proteggere il patrimonio aziendale.
Come di recente già segnalato anche in questa rubrica, la Corte – a distanza di poche settimane – torna a confermare i limiti di legittimità dell’utilizzo di tecnologie per la “sorveglianza” dei lavoratori.
Il caso riguardava la dipendente di una farmacia sospettata di aver sottratto – nel tempo – dal registro di cassa un importo complessivo di oltre 100 mila euro: l’imputata, dopo ave ottenuto una sentenza di assoluzione in primo grado, è stata condannata in appello sulla base delle immagini registrate dalla telecamera nascosta installata dal titolare “nella parte posteriore del locale farmacia ove venivano ripresi i registratori di cassa ed il locale posteriore interno adibito a spogliatoio del personale dei dipendenti”.
La Corte di Cassazione, dopo aver escluso che i locali oggetto di ripresa potessero rientrare nella nozione di “privata dimora”, ha ribadito che le norme dello Statuto dei lavoratori (che tutelano la riservatezza dei prestatori) non proibiscono i controlli difensivi sui beni dell’impresa, nemmeno tramite telecamera “nascosta” (ossia in assenza di adeguata informazione dei lavoratori) ove sussistano precisi (e stringenti) requisiti.
Infatti, ricorda la Corte, “il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro, incentrandosi il discrimen nella finalità per cui l’impianto viene installato sul luogo di lavoro, giacché la legge vieta la videosorveglianza quando questa sia predisposta per effettuare un controllo a distanza del lavoratore”.
Non può invece considerarsi illecita l’installazione della telecamera quando finalizzata ad ottenere la conferma dell’attività illecita che il datore di lavoro aveva già il sospetto che si verificasse durante la mansione lavorativa: in questo caso, infatti, il diritto alla riservatezza del lavoratore cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro.
In tali casi, quindi, non sussiste alcun divieto probatorio in relazione alle immagini videoregistrate dalla telecamera nascosta, che sono pienamente utilizzabili sia nel giudizio civile sia in quello penale, nel quale – precisa la Corte – trovano ingresso secondo la disciplina della prova documentale ex art. 234 c.p.p.