Diritto penale delle nuove tecnologie

Intelligenza artificiale e diritto penale: le novità della Legge n. 132/2025 in vigore dal 10 ottobre 2025

E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge 23 settembre 2025 n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” con la quale sono state apportate importanti modifiche al Codice Penale e con la quale è stata introdotta, all’art. 612 quater, la nuova fattispecie di “illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale”.

La nuova disposizione ha come obiettivo quello di creare le basi tecnico-giuridiche per definire – attraverso decreti attuativi che saranno adottati dal Governo entro 12 mesi – una normativa nazionale organica che definisca una serie di principi di governance e misure specifiche per il contesto italiano al fine di mitigare i rischi derivanti dall’utilizzo distorto dell’intelligenza artificiale, cogliendone al contempo le opportunità in termini di competitività del sistema nazionale.

Il provvedimento ha ad oggetto diversi ambiti, dalla sanità alla giustizia, dalla cybersicurezza al diritto d’autore, passando attraverso il mondo del lavoro e lo svolgimento di professioni intellettuali con il supporto dell’AI.

Sono, inoltre, previste misure per la formazione nelle scuole e nelle università per il potenziamento delle competenze necessarie per l’impiego delle nuove tecnologie che sia corretto, trasparente e responsabile.

Vediamo quindi, in estrema sintesi, le principali novità, dedicando un focus specifico alle modifiche al codice penale e alle disposizioni ad esso correlate.

1. I principali ambiti di intervento della legge delega

Va anzitutto precisato che la Legge n. 132/2025 non si sovrappone all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), ma lo affianca, inserendosi negli spazi di competenza lasciati agli Stati membri.

Mentre il provvedimento europeo definisce, infatti, una prima classificazione dei sistemi di IA in base al rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo) e impone obblighi ai fornitori a livello euro-unitario, la legge italiana si concentra sulla disciplina di settori specifici, quali la sanità, il lavoro, le professioni intellettuali e la pubblica amministrazione, giustizia compresa.

Lo strumento utilizzato è, appunto, quello della delega al Governo, attraverso l’individuazione di ampi mandati per disciplinare, con decreti legislativi, materie tecniche complesse, che dovranno ovviamente essere ben coordinati con la normativa sovranazionale al fine di evitare conflitti normativi.

Tre, in particolare, le deleghe legislative al Governo: la prima – prevista all’art. 16 – è quella che disciplina il profilo “tecnologico” della materia, di per sé ovviamente “centrale” e rispetto al quale il legislatore delegato è chiamato ad individuare le ipotesi per le quali sarà necessario prevedere uno specifico regime giuridico di utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale (con conseguenti diritti e obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere a questo utilizzo e le correlate sanzioni in caso di violazioni).

La seconda delega legislativa al Governo, inserita all’art. 24, riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale in molteplici campi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi specifici individuati al comma 2 del medesimo articolo.

Gli ambiti di maggiore interesse nei quali il legislatore delegato è chiamato ad intervenire sono: i poteri di vigilanza, accertamento e sanzionatori delle autorità nazionali competenti, Agenzia per la cybersicurezza e AgID; l’alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sia in ambito scolastico ed universitario sia nei settori professionali e delle associazioni di categoria; la previsione di un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia.

2. Le deleghe in materia penale e le modifiche al codice penale

La terza delega più sopra accennata è prevista all’art. 24 comma 3 della legge e riguarda specificamente la “disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale”.

In particolare, il Legislatore – sempre entro dodici mesi – dovrà prevedere: i) l’individuazione di strumenti, anche cautelari, per inibire la diffusione e per rimuovere contenuti generati illecitamente dall’IA; ii) l’introduzione di autonome fattispecie di reato relative all’omessa adozione o omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, messa in circolazione e utilizzo professionale di sistemi di IA (se da tali omissioni derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o individuale o la sicurezza dello Stato); iii) la previsione di criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto dell’effettivo livello di controllo dei sistemi da parte dell’agente iv) la regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa.

Al di là poi delle disposizioni che dovranno essere previste entro il prossimo anno, di particolare interesse risultano, poi, le “modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali” che sono state – fin da subito – introdotte all’art. 26.

Da un lato, sono state introdotte una serie di circostanze aggravanti quando il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale: le novità di riferiscono sia alle circostanze aggravanti comuni (con inserimento all’art. 61 c.p. del numero 11 novies), sia a specifiche fattispecie di reato (come, ad esempio, in tema di aggiotaggio, violazione del diritto di autore, attentati contro i diritti politici del cittadino).

Dall’altro, un’importante modifica al codice penale riguarda infine l’introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all’art. 612 quater c.p. (“illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale”), che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei ad indurre in inganno sulla loro genuinità.

LEGGE 23 settembre 2025, n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”