Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, i decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale. Tra le principali novità figura l’introduzione del nuovo art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza o l’alterazione dei sistemi di intelligenza artificiale quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità delle persone o la sicurezza dello Stato. Gli schemi di decreto prevedono inoltre l’estensione della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai nuovi reati commessi mediante sistemi di IA.
Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, i decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale. Tra le principali novità figura l’introduzione del nuovo art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza o l’alterazione dei sistemi di intelligenza artificiale quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità delle persone o la sicurezza dello Stato. Gli schemi di decreto prevedono inoltre l’estensione della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai nuovi reati commessi mediante sistemi di IA.
Le proposte contenute negli schemi approvati in via preliminare intervengono sia sul versante penalistico sia su quello della responsabilità da reato degli enti, introducendo nuove fattispecie incriminatrici e specifici obblighi organizzativi connessi all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.
La principale novità sul piano sostanziale è rappresentata dall’introduzione dell’art. 437-bis c.p. («Omessa adozione di misure di sicurezza in materia di sistemi di intelligenza artificiale») che punisce la mancata predisposizione delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa ovvero l’alterazione dei sistemi di IA quando tali condotte determinino un concreto pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero per la sicurezza dello Stato.
Se confermata, la nuova fattispecie assumerà una funzione essenzialmente preventiva, anticipando la tutela penale al momento della creazione di una situazione di pericolo derivante dall’impiego di sistemi di IA non adeguatamente protetti o manipolati.
Sul versante della responsabilità degli enti, gli schemi di decreto prevedono poi l’inserimento dei nuovi reati tra quelli presupposto del d.lgs. n. 231/2001: l’intervento amplia così l’area del rischio penale delle organizzazioni che sviluppano, commercializzano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, rendendo necessario l’adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai nuovi obblighi di sicurezza, governance e monitoraggio imposti dalla disciplina europea e nazionale.
Pur trattandosi di testi ancora in fase di approvazione definitiva, i decreti delineano un significativo rafforzamento della tutela penale nel settore dell’intelligenza artificiale, spostando l’attenzione dalla sola repressione degli eventi dannosi alla prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione, gestione e impiego dei sistemi di IA.
Per gli enti, la riforma preannuncia un’estensione degli obblighi di compliance, destinata a incidere sui processi di valutazione del rischio, sui protocolli di controllo e sull’aggiornamento dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001.
(comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.177/32050)