Diritto penale delle nuove tecnologie

Accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 ter c.p.: la nozione di sistema informatico “protetto”.

Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso, consentendolo esclusivamente ai soggetti abilitati per determinate finalità ovvero per il raggiungimento degli scopi aziendali (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza il sistema Galileo, benché utilizzabile anche per effettuare ricerche su fonti aperte, in quanto riservato agli appartenenti all’AISI per lo svolgimento delle finalità proprie dell’Agenzia).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2905 del 23 gennaio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, ai sensi dell’art. 615-ter c.p. In particolare, la decisione si è soffermata sulla nozione di “sistema informatico protetto da misure di sicurezza”, stabilendo che tale protezione non deve necessariamente consistere in barriere tecnologiche, ma può derivare anche da misure di carattere organizzativo.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il sistema informatico “Galileo”, in uso agli appartenenti all’AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), rientri nella nozione di sistema protetto, nonostante permetta interrogazioni su fonti aperte. Infatti, il sistema è riservato esclusivamente agli operatori dell’Agenzia per finalità istituzionali e ogni accesso è tracciato e soggetto a regolamentazione interna. Pertanto, il semplice fatto che il sistema non richieda credenziali di accesso specifiche non esclude la sua natura di sistema informatico protetto.

La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la protezione di un sistema informatico può derivare anche da disposizioni organizzative che delimitano l’accesso agli utenti autorizzati e ne regolano l’utilizzo per specifiche finalità. La Cassazione ha ribadito che l’abuso dell’accesso, qualora sia effettuato per scopi estranei alle finalità istituzionali, configura il reato di accesso abusivo, indipendentemente dall’esistenza di barriere tecnologiche.

Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la tutela del “domicilio informatico” non è limitata alla violazione di password o altri sistemi di autenticazione, ma si estende a qualsiasi violazione delle regole organizzative che disciplinano l’accesso ai sistemi informatici riservati.

Cass., Sez. V, sentenza n. 2905 del 23 gennaio 2025