Diritto Penale dell'Ambiente

Oltre la formale autorizzazione: la nuova nozione normativa di “abusività” nel diritto penale dell’ambiente.

La riforma del diritto penale dell’ambiente, introdotta dal D.Lgs. n. 81/2026, segna un importante cambio di prospettiva per le imprese: la titolarità di un’autorizzazione non costituisce più, di per sé, una garanzia di liceità dell’attività svolta. La nuova definizione di abusività attribuisce rilevanza al rispetto concreto delle prescrizioni ambientali, ampliando il perimetro del rischio penale e rafforzando la centralità dei sistemi di compliance e controllo interno.

1. Premessa

Lo abbiamo già accennato nell’ultimo numero di Turning Point: con il D.Lgs. 81/2026 il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, introducendo una delle più significative revisioni della disciplina degli ecoreati degli ultimi anni.

La riforma si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento degli strumenti di contrasto ai fenomeni di degrado ambientale, nella consapevolezza che la protezione dell’ambiente rappresenta oggi un obiettivo strategico non solo per le istituzioni, ma anche per il sistema economico e produttivo europeo.

L’intervento normativo non si limita ad aggiornare il catalogo delle fattispecie penali esistenti, ma modifica l’approccio stesso alla tutela dell’ambiente. Accanto alla protezione delle tradizionali matrici ambientali – aria, acqua e suolo – assume rilievo la salvaguardia degli ecosistemi, degli habitat naturali e della biodiversità, in linea con la crescente sensibilità del diritto europeo verso una concezione integrata del bene ambiente.

Per le imprese, tuttavia, l’aspetto di maggiore interesse non risiede solo nell’introduzione di nuove figure di reato, quanto nell’ampliamento dell’area del rischio penale derivante dallo svolgimento delle attività produttive. In questo contesto assume particolare rilievo la nuova definizione legislativa di “abusività”, destinata ad incidere concretamente sulla valutazione della liceità delle attività aziendali e, conseguentemente, sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. Il contenuto del nuovo decreto

Nonostante il D.Lgs. 81/2026 intervenga su numerose disposizioni del codice penale e della normativa complementare in materia ambientale, con l’obiettivo di adeguare l’ordinamento nazionale ai nuovi standard europei di tutela (attraverso l’ampliamento delle condotte penalmente rilevanti, il rafforzamento del sistema sanzionatorio e l’estensione delle ipotesi suscettibili di generare responsabilità amministrativa degli enti), sotto il profilo applicativo, la disposizione che merita maggiore attenzione è proprio quella che introduce una definizione normativa di “abusività”.

Fino ad oggi, infatti, tale concetto era stato elaborato prevalentemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che aveva progressivamente esteso il significato del termine ben oltre la mera ipotesi di assenza dell’autorizzazione. Secondo l’orientamento consolidato della Corte, infatti, un’attività può essere considerata abusiva non solo quando svolta in assenza di titolo abilitativo, ma anche quando esercitata in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, oltre i limiti consentiti o in contrasto con le disposizioni poste a tutela dell’ambiente.

La riforma recepisce e codifica tale impostazione, chiarendo che l’abusività può ricorrere anche in presenza di un’autorizzazione formalmente valida. Si tratta di un passaggio di particolare importanza, poiché sposta l’attenzione dalla mera esistenza del titolo autorizzativo alla concreta osservanza delle condizioni che ne disciplinano l’esercizio.

In termini pratici, ciò significa che il rischio penale ambientale non riguarda più soltanto le attività svolte clandestinamente o in totale assenza di autorizzazioni, ma può emergere anche nell’ambito di realtà aziendali strutturate e pienamente autorizzate qualora non venga assicurato il rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti competenti.

Il superamento dei limiti emissivi, la gestione dei rifiuti in difformità dalle condizioni autorizzative, l’omesso svolgimento dei controlli prescritti o il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio rappresentano esempi di situazioni che potrebbero assumere rilevanza alla luce del nuovo quadro normativo.

Tale “nuova” prospettiva pare, poi, legarsi strettamente alla fattispecie di reato di nuova introduzione, il commercio di prodotti inquinanti previsto all’art. 452 bis 1 c.p., che punisce “chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (…)”.

Proprio la nuova definizione legislativa di “abusività” (art. 452 quinquiesdecies c.p.), infatti, potendo potenzialmente ricomprendere – come visto – anche la mera violazione di prescrizioni normative, amministrative o regolamentari, rischia di ampliare sensibilmente l’ambito applicativo del delitto di commercio (“abusivo”) di prodotti inquinanti.

In questa ottica, la condotta potrebbe risultare penalmente rilevante non soltanto nei casi di commercializzazione di prodotti intrinsecamente illeciti o particolarmente pericolosi, ma anche quando l’abusività derivi esclusivamente dall’inosservanza di prescrizioni autorizzative o di specifiche condizioni amministrative.

3. Spunti operativi per le aziende

La riforma offre alle imprese l’occasione per riesaminare i propri sistemi di gestione della compliance ambientale, adottando un approccio che non si limiti alla verifica formale del possesso delle autorizzazioni necessarie. Il nuovo quadro normativo richiede infatti una maggiore attenzione alla gestione quotidiana delle prescrizioni e dei controlli che accompagnano l’esercizio delle attività autorizzate.

Più che opportuno, quindi, procedere ad una ricognizione completa delle autorizzazioni ambientali in essere, verificandone non solo la validità temporale, ma anche il grado di effettiva conformità rispetto alle prescrizioni contenute nei provvedimenti.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai sistemi di monitoraggio delle emissioni, degli scarichi e della gestione dei rifiuti, nonché alle procedure interne destinate a garantire il rispetto degli obblighi documentali e informativi.

Un ulteriore profilo riguarda i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’ampliamento dell’area del rischio ambientale rende infatti opportuno verificare se la mappatura dei rischi, i protocolli di prevenzione e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza siano ancora adeguati rispetto alle novità introdotte dal decreto. In molti casi potrà risultare necessario aggiornare le procedure interne e rafforzare le attività formative rivolte alle funzioni tecniche, operative e HSE.

In conclusione, il D.Lgs. 81/2026 conferma una tendenza ormai consolidata del legislatore europeo e nazionale: la tutela dell’ambiente non passa più soltanto attraverso il rilascio delle autorizzazioni, ma richiede una gestione costante e documentabile della conformità.  Per le imprese, la capacità di dimostrare il rispetto effettivo delle prescrizioni ambientali diventa, quindi, un elemento centrale non solo sotto il profilo della sostenibilità, ma anche della prevenzione del rischio penale.

(Gazzetta ufficiale – D.Lgs n. 81/2026)