Diritto Penale dell'Ambiente

Nuovi reati e sanzioni per la tutela penale dell’ambiente: approvato in esame preliminare il D.Lgs. per l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo normativo in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, attualmente sottoposto al richiesto parere parlamentare; si tratta di un (ennesimo) importante intervento in materia di diritto penale ambientale, che – laddove confermato – introdurrebbe importanti modifiche al codice penale e alle disposizioni di contrasto alla criminalità ambientale.

Premessa

L’approvazione in esame preliminare dello schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 si inserisce nel più ampio e ormai consolidato percorso di rafforzamento della tutela penale dell’ambiente, avviato con la legge n. 68 del 2015 e progressivamente sviluppatosi attraverso interventi settoriali e adattamenti imposti anche dal diritto dell’Unione europea.

Il provvedimento in esame risponde all’esigenza, più volte evidenziata in sede europea e nazionale, di superare significative lacune normative che avevano reso disomogenea e talvolta inefficace la repressione delle condotte lesive dell’ambiente, soprattutto nei casi caratterizzati da elevata complessità tecnica e da un marcato impatto transnazionale.

In tale prospettiva, il decreto – se e quando venisse definitivamente approvato nella versione preliminare qui proposta – rappresenterà un passaggio cruciale nel processo di “sistematizzazione” del diritto penale ambientale, incidendo sia sulla parte generale degli eco-delitti sia sull’individuazione di nuove fattispecie incriminatrici e sul regime della responsabilità degli enti.

1. La nozione di “abusività” della condotta e il rafforzamento del sistema degli ecodelitti

Uno degli interventi più significativi del decreto è l’introduzione della definizione normativa di “abusività” della condotta rilevante ai fini penali (art. 452-quinquiesdecies c.p.): fino ad oggi, infatti, la punibilità delle condotte ambientali “autorizzate” da un titolo amministrativo era talvolta controversa, in assenza di una definizione normativa univoca che chiarisse quando un comportamento, pur assistito da un titolo che lo abilitava, potesse comunque ritenersi penalmente rilevante.

Il nuovo articolo sembrerebbe voler ovviare proprio a questa lacuna, stabilendo che l’abusività sussiste anche quando la condotta: i) vìoli le norme dell’Unione europea in materia ambientale, tutela della salute, uso razionale delle risorse o misure internazionali di protezione dell’ambiente; ii) contrasti con norme legislative, regolamentari o amministrative previste in attuazione delle norme europee menzionate al punto precedente; iii) sia basata su autorizzazioni ottenute in modo fraudolento o con violenza, minaccia o mediante reati contro la pubblica amministrazione.

Il decreto chiarisce che la fonte normativa può essere anche di matrice europea: la violazione di un obbligo UE è quindi di per sé sufficiente per qualificare la condotta come “abusiva”, anche se nel diritto interno manchi, per ipotesi, una norma nazionale corrispondente o se la disciplina risulti in qualche modo incompleta.

Tale intervento mira a colmare un vuoto interpretativo che, negli anni successivi all’introduzione degli eco-delitti, aveva alimentato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa i presupposti di punibilità delle condotte ambientalmente dannose formalmente assistite da titoli autorizzativi. In assenza di una definizione normativa chiara, l’elemento dell’abusività era stato spesso rimesso a ricostruzioni giurisprudenziali non sempre uniformi, con il rischio di incertezza applicativa e di disallineamento rispetto ai principi di legalità e prevedibilità della sanzione penale.

La scelta del legislatore delegato di tipizzare l’abusività consente di confermare ciò che la ricostruzione ermeneutica della giurisprudenza aveva già in più occasioni affermato: ossia che la rilevanza penale non è esclusa dalla mera esistenza di un’autorizzazione, qualora la condotta si ponga in violazione sostanziale dei limiti, delle prescrizioni o delle finalità di tutela ambientale sottese al titolo amministrativo.

In termini pratici, ciò rafforza la funzione preventiva del diritto penale ambientale, impedendo che strumenti amministrativi vengano utilizzati in modo distorto come schermo per attività lesive dell’ecosistema. Parallelamente, l’introduzione di nuove circostanze aggravanti per gli eco-delitti (art. 452-sexiesdecies c.p.) risponde all’esigenza di graduare più efficacemente la risposta sanzionatoria in base alla gravità concreta del fatto, al danno o pericolo per l’ambiente e alla dimensione organizzata o seriale delle condotte.

Nel complesso, queste innovazioni contribuiscono a superare una fase di parziale indeterminatezza normativa, rafforzando la coerenza interna del sistema degli eco-delitti e offrendo agli operatori del diritto criteri (almeno sulla carta) più chiari per la qualificazione penale delle condotte, con effetti rilevanti anche in termini di strategie difensive e di compliance preventiva.

2. L’introduzione dei nuovi reati in materia di sostanze ozono-lesive e gas ad effetto serra

Un secondo profilo di assoluta novità riguarda l’introduzione dei reati di produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas ad effetto serra, che rappresentano il recepimento diretto di obblighi europei finalizzati a contrastare fenomeni di rilevanza globale come il cambiamento climatico e la distruzione dello strato di ozono. Prima di questo intervento, la disciplina sanzionatoria in tali ambiti risultava frammentata e prevalentemente affidata a strumenti amministrativi o a fattispecie penali di carattere generale, spesso inadeguate a cogliere la specificità e la pericolosità delle condotte.

La tipizzazione di nuove fattispecie incriminatrici consente di colmare un evidente vuoto legislativo, fornendo una base penale chiara e direttamente applicabile per la repressione di attività illecite che, pur producendo effetti ambientali di lungo periodo e potenzialmente irreversibili, sfuggivano a una risposta sanzionatoria proporzionata e diretta. In termini applicativi, l’intervento rafforza la capacità dello Stato di intervenire su filiere produttive e commerciali caratterizzate da elevata tecnicità e da una dimensione spesso transnazionale, allineando il diritto penale interno agli standard europei di tutela.

Dal punto di vista pratico, l’introduzione di tali reati impone agli operatori economici un innalzamento significativo dei livelli di attenzione e di controllo interno, soprattutto per quanto riguarda la tracciabilità delle sostanze, il rispetto dei divieti e delle quote previste dalla normativa europea e la verifica dei partner commerciali. Il diritto penale ambientale assume così una funzione sempre più incisiva non solo repressiva, ma anche di orientamento dei comportamenti economici verso modelli produttivi compatibili con gli obiettivi di sostenibilità.

3. L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Il terzo asse di intervento riguarda, infine, l’estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in coerenza con l’introduzione delle nuove fattispecie penali ambientali. Tale scelta risponde all’esigenza di superare una storica “debolezza” del sistema sanzionatorio, che spesso aveva colpito i soli autori materiali delle condotte illecite, lasciando sullo sfondo le strutture organizzative e imprenditoriali nel cui interesse o vantaggio tali condotte erano state poste in essere.

L’inclusione dei nuovi reati ambientali nel perimetro del D.lgs. 231/2001 rafforza l’efficacia complessiva della tutela penale dell’ambiente, incidendo direttamente sull’organizzazione e sulla governance delle imprese. In termini pratici, ciò comporterà la necessità per gli Enti di aggiornare i modelli di organizzazione, gestione e controllo, integrando specifici presidi dedicati ai (nuovi) rischi ambientali e climatici. Il mancato adeguamento esporrà le imprese a sanzioni particolarmente afflittive, che possono includere misure interdittive e un significativo danno reputazionale.

Sotto questo profilo, il decreto contribuisce a rafforzare, sempre di più, l’idea che il diritto penale ambientale costituisca strumento sistemico, capace di incidere sulle scelte strategiche delle imprese e di promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità ambientale. Il superamento di alcune lacune normative non si realizza, dunque, solo attraverso l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma anche mediante il coinvolgimento diretto dei soggetti collettivi, chiamati a svolgere un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente quale bene giuridico di rilevanza costituzionale e sovranazionale.

Schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203